29 Marzo 2022
Zfu sisma Centro Italia: dal Mise i chiarimenti per le esenzioni 2022
Con la circolare n. 120680 del 28 marzo 2022, il ministero dello Sviluppo economico fornisce indicazioni operative sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste per le imprese, i professionisti e i lavoratori autonomi, che svolgono l’attività nella zona franca urbana Sisma Centro Italia (articolo 46, comma 2, Dl n. 50/2017), in relazione ai sessanta milioni di euro, che il Dl “Agosto”, nel prorogare i benefici, ha stanziato per l’anno in corso (articolo 57, comma 6, Dl n. 104/2020).
In sostanza, il documento di prassi dà il via a un nuovo bando finalizzato alla concessione delle richiamate agevolazioni in favore sia delle iniziative economiche già avviate nella zona franca urbana al 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Mise, che delle nuove iniziative economiche avviate dopo tale data e fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, i veterani, cioè i soggetti già ammessi alle esenzioni fiscali e contributive, per fruire delle nuove agevolazioni, con la prossima istanza, devono confermare la perdurante sussistenza dei requisiti che gli hanno consentito l’accesso alle precedenti. I nuovi, invece, devono dichiarare:
- le imprese, di essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza (quelle non tenute alla costituzione possono ovviare con un apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell’impresa)
- i professionisti, tra l’altro, di essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Mise.
Tutte le tipologie di potenziali beneficiari devono avere una sede all’interno della zona franca urbana. In sostanza, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale. In merito il Mise precisa che se il titolo di disponibilità è un contratto di comodato, questo, ai fini dell’ammissibilità, deve necessariamente assumere una forma scritta.
Le imprese, poi, devono segnalare la sede alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre i professionisti, devono comunicarla all’Agenzia delle entrate, come prevede il decreto Iva, cioè mediante dichiarazione di inizio attività.
La circolare, inoltre, ricorda che possono accedere alle agevolazioni tutte le attività economiche, tranne quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come prescrivono i regolamenti Ue nn. 1407 e 1408 del 2013, che spiegano anche le modalità di separazione contabile, nei casi di svolgimento sia di attività agevolate sia escluse.
Dopo una doviziosa carrellata di requisiti e condizioni necessarie per l’ammissione ai benefici, il Mise stabilisce che le prossime domande d’accesso potranno essere presentate dalle 12:00 del 6 aprile e fino alle 12:00 del 4 maggio 2022 (termini perentori), esclusivamente tramite procedura telematica, utilizzando i modelli allegati all’ultima circolare. A tal proposito, precisa che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
In particolare, per i richiedenti persone giuridiche o studi professionali e associazioni tra professionisti, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, quest’ultimo deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it, dalle 10:00 del 4 ed entro le 10:00 del 27 aprile 2022, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dell’istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, il Mise, per ogni richiedente, fa i suoi calcoli tenendo conto dei limiti previsti dai regolamenti Ue “de minimis” sugli Aiuti di Stato. Una volta determinato l’aiuto individuale adotta un provvedimento di concessione delle agevolazioni cumulativo per tutti i beneficiari, che pubblica anche sul proprio sito.
Infine, il Ministero ricorda che ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nella sezione dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane del proprio sito.
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