23 Marzo 2022
Bonus locazioni: cessione al bis nelle mani del primo beneficiario
A rettifica di quanto già detto nella risposta n. 797/2021 (vedi articolo “Bonus locazioni, per il quantum fa fede la data di concessione”), l’Agenzia precisa, che la possibilità, per la società istante – che il 14 ottobre 2020 ha acquistato, da un’altra compagine appartenente allo stesso gruppo, il credito di imposta previsto all’articolo 28 del decreto “Rilancio”, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, e che ha compensato il bonus nei limiti allora previsti – di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, dopo l’innalzamento della soglia, è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario. Nel caso concreto, l’“impresa unica”, costituita dal gruppo di appartenenza. E solo per la quota parte ancora fruibile nel rispetto del tetto fissato dalla normativa in tema di aiuti di Stato. Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d’imposta per l’importo eccedente il massimale comunitario, perché questo non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta, ma un limite alla maturazione dell’aiuto.
È quanto afferma l’’Agenzia delle entrate con la risposta n. 153 del 23 marzo 2022, richiamando le precisazioni contenute nel decreto 11 dicembre 2021, emanato successivamente alla risposta n. 797/2021 in di aumento del limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, stabilito il 28 gennaio 2021. In particolare, la modifica ha portato il tetto massimo di aiuto erogabile, compatibile con il mercato interno, da 800mila a 1 milione e 800mila euro per ogni impresa intesa come insieme delle società appartenenti allo stesso gruppo considerata come singola unità economica.
Di nuovo, il richiamato decreto, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che “Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C (2021) 7521 final del 15 ottobre 2021”.
Su questo preciso punto, la relazione illustrativa ha chiarito che per individuare la data si può fare riferimento a quella:
(i) … di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
(ii) … di presentazione della dichiarazione dei redditi o … di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
(iii) … di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi”.
Tale precisazione, che demanda alla scelta del contribuente l’individuazione della “data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” tra la “data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la “data di approvazione della compensazione”, è in linea con l’articolo 2 del decreto 11 dicembre 2021, e può essere estesa anche al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
L’esistenza dei presupposti, delle condizioni e dei massimali previsti dalla legge e dalla disciplina europea ai fini della corretta determinazione dell’ammontare del credito d’imposta spettante devono essere verificati in capo al beneficiario originario, cioè la società che ha maturato il credito d’imposta.
Più nello specifico, nel caso prospettato, trattandosi di società appartenenti allo stesso gruppo, va valutato in capo all’“impresa unica”.
In conclusione, il credito d’imposta in argomento può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:
– “dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021” se si ha riguardo alla “data di approvazione della compensazione”, con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite precedente di 800mila euro
– “dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021”, se si ha riguardo alla “data di presentazione della dichiarazione dei redditi” relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso rientra nel nuovo limite di 1 milione e 800mila euro.
L’Agenzia, poi, ricorda che, nell’ipotesi di cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto, resta in vigore l’articolo 122, comma 3, del “Rilancio” il quale, nello stabilire “La quota di credito non utilizzata nell’anno” in cui è comunicata la cessione “non può essere utilizzata negli anni successivi”, impedisce al cessionario di beneficiare dell’innalzamento delle soglie di aiuto fruibili.
Nel caso in questione la cessione risale al 14 ottobre 2020 e per tale motivo l’istante non ha più modo di compensare la quota di credito acquistata e non utilizzata.
Tanto premesso, a parziale rettifica di quanto già detto nella risposta n. 797/2021, la possibilità per il cessionario – disposta dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 1° luglio 2020, punto 5.1 – di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato.
Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d’imposta per l’importo eccedente il massimale comunitario applicabile, atteso che lo stesso non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta ma un limite alla maturazione dell’aiuto.
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