9 Febbraio 2022
Adempimento collaborativo, scende la soglia di accesso
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 diminuisce e diventa di un miliardo il limite del volume d’affari e dei ricavi fissato per accedere al regime di compliance, che consente ai grandi contribuenti di evitare preventivamente le controversie con il Fisco. Di conseguenza, si amplia la platea dei possibili beneficiari. È quanto stabilisce il decreto Mef 31 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 8 febbraio 2022.
La soglia, fissata originariamente a 10 miliardi di euro, era stata già dimezzata, per il biennio 2020-2021, dal Dm del 30 marzo 2020 che ha consentito l’ingresso al regime, in quel periodo, anche ai soggetti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 5 miliardi di euro.
Il meccanismo opzionale dell’adempimento collaborativo è stato introdotto dal Dlgs n. 128/2015 (articoli 3-7) con lo scopo di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione tra contribuente e Agenzia delle entrate, che miri ad aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
L’adesione al regime comporta la possibilità per il Fisco e per il contribuente di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni, anticipando, tra l’altro, eventuali controlli.
Tra i vantaggi riconosciuti agli aderenti, sono previsti, all’articolo 6 del Dlgs n. 128/2015, l’accesso a una procedura abbreviata di interpello preventivo, sanzioni ridotte alla metà e l’esonero dalla presentazione di garanzie per ottenere i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.
Possono aderire le imprese in possesso di un efficace sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale, in grado di monitorare costantemente la propria posizione, che sommato alla trasparenza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, consenta di eliminare o almeno minimizzare le incertezze connesse alla gestione del rischio tributario.
I requisiti dimensionali, le caratteristiche dei sistemi interni di gestione del rischio fiscale e, infine, il modello di domanda di adesione al regime sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016.
Per fissare la dimensione del volume d’affari, quale parametro di riferimento, il provvedimento stabilisce di considerare il valore più alto tra i ricavi indicati nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente e ai due anteriori. Nel caso in cui la domanda sia presentata prima del deposito del bilancio ovvero della dichiarazione Iva, il contribuente può auto-dichiarare il possesso del requisito dimensionale; sarà poi l’ufficio a controllare la veridicità della dichiarazione.
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