7 Febbraio 2022
Vitalizi ex consiglieri regionali, ritenute adeguate alla normativa
La quota imponibile dell’assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali deve essere commisurata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo di imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno, in linea con le disposizioni della legge regionale n. 20/2019. È in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 78 del 7 febbraio 2022.
Considerato che con la citata legge regionale, a partire dal 1° dicembre 2019 è stata rideterminata la misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in corso di erogazione o ancora da erogare, in favore delle cariche di presidente, assessore o consigliere regionale, l’istante chiede se la base imponibile degli assegni vitalizi erogati dopo il 1° dicembre 2019, al fine di evitare la duplicazione di imposta, debba essere individuata deducendo ancora la percentuale fissa del 15,74%, ovvero se invece, in base al meccanismo di calcolo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir, vada ricalcolata in funzione della nuova spesa complessiva per assegni vitalizi, secondo le disposizioni contenute nella citata legge regionale.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 3, della citata legge regionale esclude dall’ambito di applicazione della stessa “i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. … del …..”.
Viene ricordato anche il principio espresso con la consulenza giuridica n. 9542/2016, sugli assegni vitalizi post riforma. A seguito dell’abolizione dell’emolumento, per evitare una doppia imposizione, si è ritenuto che “la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno”.
In base a tale principio una delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale aveva stabilito che la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute Irpef per l’anno 2016 e seguenti, fosse pari all’84,26%, sulla base dei dati del 2012, ultimo anno di applicazione delle ritenute sugli assegni vitalizi per la Regione. Essendo stato rideterminato in diminuzione l’ammontare degli assegni vitalizi a decorrere dal 1° dicembre 2019 e, conseguentemente, variato un elemento del rapporto in virtù del quale era stato individuato il citato criterio forfetario dell’84,26%, l’Agenzia ritiene che la percentuale vada rimodulata, al fine di calcolare la quota parte dell’attuale ammontare degli assegni vitalizi da escludere dall’imposizione.
Di conseguenza, in linea con quanto prospettato dall’istante, la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020, primo anno di validità della riduzione, e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l’imposta.
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