7 Febbraio 2022
Abilitazione Entratel circoscritta alle attività previste per legge
La società che svolge soltanto in via secondaria l’attività di “consulenza contabile”, peraltro accessoria a quella di “consulenza fiscale” ammessa ai servizi Entratel, non può richiedere l’abilitazione Entratel per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Né può richiederla per il suo amministratore unico non in possesso di una autonoma partita Iva. Con la risposta n. 79 del 7 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate coglie l’occasione per ricapitolare quali sono i presupposti necessari per ottenere l’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali tramite Entratel.
L’interpello è di una società che svolge, in via principale, l’attività di consulenza identificata dal codice Ateco 702209 (altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale). In via secondaria si occupa “dell’elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati” (codice Ateco 631111).
La società, fino a oggi, ha incaricato un intermediario per l’invio delle dichiarazioni fiscali e la trasmissione di altri documenti al Fisco, ma ha intenzione di iniziare a sbrigare in autonomia tali adempimenti quale attività amministrativa, nel caso in cui, naturalmente, non occorra apporre il visto conformità, attività di competenza esclusiva dell’intermediario.
A tal fine vuole sapere se può essere abilitata all’uso dei servizi telematici Entratel dell’Agenzia delle entrate o se, in alternativa, l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.
L’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998, premette il documento di prassi, individua i soggetti incaricati della sola presentazione delle dichiarazioni trasmesse in via telematica attraverso Entratel. Oltre alle singole categorie specificate dalla norma, la lettera e) della disposizione fa spazio anche agli “altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”. Puntuale il Dm 19 aprile 2001, amplia la platea delle categorie ammesse e include, tra questi, coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale, specificazione che torna utili ai fini dell’interpello in esame.
Per chiedere l’abilitazione, ricordano le Entrate, è indispensabile, tra l’altro, essere in possesso della partita Iva. Tra le categorie ammesse, i professionisti appartenenti ai gruppi a) e b) previsti dall’articolo 3 su menzionato (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, eccetera), inoltre, possono ottenere l’autorizzazione per il rilascio del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposti da loro stessi, ovvero, direttamente dal contribuente interessato o da una società di servizi a patto che la maggioranza del capitale di quest’ultima sia posseduta da uno o più professionisti e che le dichiarazioni, e le scritture contabili tenute, siano redatte sotto il controllo e la responsabilità del professionista (articolo 35, comma 3, del Dlgs n. 241/1997 e l’articolo 23 del decreto Mef n. 164/1999).
Per essere autorizzato al rilascio del visto di conformità, l’incaricato deve inviare un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate con allegata una copia della polizza assicurativa. L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, iscrive il richiedente nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità (circolari n. 21/2009 e n. 57/2009). Il documento di prassi richiama, inoltre, la risoluzione n. 99/2019 che specificava il requisito dell’obbligo di identità tra chi rilascia il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.
Descritta la cornice normativa, con sguardo alla vicenda in questione, la società, precisa l’Agenzia, può richiedere l’abilitazione Entratel soltanto se rientra tra i soggetti “che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale” prevista dal Dm 19 aprile 2001 menzionato.
L’istante riferisce, tuttavia, di svolgere come attività principale la consulenza aziendale, mentre l’attività di “elaborazione dati contabili”, peraltro già soltanto accessoria, evidenzia l’Agenzia, alla consulenza fiscale, solo in via secondaria.
In definitiva, conclude l’Amministrazione, l’istante potrà ottenere l’abilitazione al servizio Entratel, esclusivamente per l’invio telematico delle dichiarazioni, solo se l’attività di consulenza fiscale è svolta con “l’abitualità” che la normativa presuppone, requisito tuttavia non verificabile in sede di interpello.
Né può essere abilitato a Entratel, per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l’amministratore unico della società, perché non risulta essere in possesso di apposita autonoma partita Iva e, di conseguenza, non rientra tra i soggetti che possono richiedere l’abilitazione, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.

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