Normativa e prassi

4 Febbraio 2022

Tax credit teleriscaldamento: valido anche per il gestore-utente

Una società che si occupa di produzione di calore e che provvederà a realizzare un’infrastruttura per collegare la rete di teleriscaldamento alimentata con biomasse da lei gestita con quella del Comune, potrà, a lavori ultimati, fruire del credito d’imposta riconosciuto sotto forma di sconto in fattura (articolo 8, comma 10 lettera f) legge n. 448/1998) sia per le utenze di sua proprietà (utenze A) sia per le utenze attualmente gestite dal Comune incluse quelle che eventualmente si allacceranno (utenze B). Tale credito spetterà in presenza dei requisiti relativi alle reti di teleriscaldamento, proporzionalmente alla quota di calore alimentata da biomassa. È in sintesi il contenuto della risposta n. 72 del 4 febbraio 2022.

L’istante fa sapere che il nuovo impianto, in base a un accordo stipulato con il Comune, verrà realizzato attraverso il collegamento della rete di distribuzione del calore di proprietà dell’istante, limitata nel suolo privato della società, e quella di proprietà del Comune, che si trova in prevalenza sul suolo pubblico. A progetto ultimato, l’istante subentrerà nella gestione del tratto di rete di proprietà del Comune in qualità di gestore e provvederà al rifornimento di energia elettrica alle utenze già collegate alla rete di teleriscaldamento e agli eventuali nuovi utenti.

A lavori ultimati la rete rifornirà per il 95% le utenze industriali della società, per il restante 5% utenze civili di terzi soggetti. A seguito della realizzazione della rete e della connessione delle utenze finali, la società si troverà ad assumere, a seconda dell’utenza servita, la funzione di soggetto gestore coincidente con l’utente o di semplice gestore della rete. Per le prime l’istante assumerà la duplice veste di gestore della rete di teleriscaldamento e utente finale dell’energia termica, cioè “gestore utente”, per le seconde assumerà il ruolo di “gestore calore” con relativa fornitura attraverso la stipula di un contratto di somministrazione dell’energia.
Ebbene, l’istante chiede per tutte le utenze che risulteranno collegate alla nuova rete di teleriscaldamento risultante dall’allaccio dell’attuale rete interna gestita dalla società con quella del Comune, sia per le utenze finali attualmente raggiunte dalla rete di teleriscaldamento gestita dal Comune e le nuove utenze che si allacceranno alla rete (utenze B), sia per gli impianti produttivi di proprietà della società (utenze A), attualmente rifornite di calore dalle caldaie di proprietà della società istante, la possibilità di applicare, in qualità di soggetto gestore calore, lo sconto sul prezzo del calore fornito, relativo al credito d’imposta ex articolo 8, comma 10, lettera f) della Legge n. 448/1998.

L’Agenzia ricorda che la citata disposizione, cui fa riferimento l’istante, prevede per gli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa nei comuni ricadenti in particolari zone climatiche individuate dal Dpr n. 412/1993), il riconoscimento di un credito di imposta calcolato per chilowattora termico, che il gestore di calore trasla sul prezzo di cessione del calore agli utenti finali.

Il documento di prassi evidenzia poi che il concetto di “utente finale” è stato oggetto di modifiche, estensioni e chiarimenti da parte della normativa e della prassi. Da ultimo la circolare n. 17/2008 ha chiarito che in base a quanto previsto dall’articolo 2 comma 138 della Finanziaria 2008 (“L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito“) deve ritenersi che anche il soggetto che riveste contemporaneamente il ruolo di gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e quello di utente finale possa fruire del credito d’imposta in esame.

Quindi a parere dell’Agenzia, sulla base anche della documentazione integrativa presentata, l’istante potrà beneficiare del credito d’imposta, a nulla rilevando che dopo l’allaccio della propria rete a quella del Comune egli avrà la duplice veste di proprietario della centrale di calore e di proprietario di alcune utenze da rifornire.

La società istante quindi potrà fruire del credito d’imposta, per la fornitura di calore prodotto dalla caldaia, sia per le utenze di proprietà della società (utenze A), sia per quelle appartenenti a soggetti terzi (utenze B) in proporzione alla quota di calore alimentata da biomassa.

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