Normativa e prassi

3 Febbraio 2022

Beni “iper ammortizzabili”: conta il momento della spesa

Con la risposta a interpello n. 62 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che se sussistono investimenti in beni iper ammortizzabili effettuati in anni diversi, la disciplina agevolativa applicabile ai singoli beni dipende dal momento di effettuazione dei singoli investimenti, tenendo conto dell’eventuale prenotazione dell’investimento, ossia dell’accettazione dell’ordine e del pagamento dell’acconto minimo del 20 per cento.

La spa istante, operante nell’ambito della sicurezza e del trasporto valori, ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’iper ammortamento relativamente a investimenti in beni materiali strumentali nuovi (allegato A alla legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017) effettuati negli anni 2017, 2018 e 2019 e, più precisamente, sugli effetti della dichiarazione del legale rappresentante o della perizia tecnica giurata (articolo 1, comma 11 legge di bilancio 2017, articolo 1, comma 33 legge n. 205/2017 e all’articolo 1, comma 63 legge n. 145/2018) acquisita in annualità successiva a quella di effettuazione dell’investimento e di avvenuta interconnessione.

La società, infatti, acquista da alcuni anni delle “casseforti intelligenti”, dedicate alla custodia e alla lavorazione di denaro presso i punti vendita dei clienti: dette apparecchiature sono in grado di contare, selezionare e registrare le banconote in un database, trasmettendo in tempo reale un flusso che il mattino lavorativo successivo finisce nei flussi di accredito del rispettivo circuito bancario utilizzato dal cliente. In altre parole, l’inserimento del denaro nella cassaforte intelligente, installata presso il punto vendita del cliente, consente a quest’ultimo di depositare virtualmente e contabilmente il denaro medesimo presso la propria banca. Inoltre, tutte le informazioni relative al singolo deposito sono rese disponibili in tempo reale al settore monitoraggio della spa.
In sostanza le casseforti intelligenti si inseriscono in un sistema di immagazzinamento informatizzato e interconnesso del denaro, permettendo ai clienti della società di disporre presso il circuito bancario, il giorno lavorativo successivo a quello del versamento, delle risorse depositate al loro interno, nonché alla società di ottimizzare i tempi di lavorazione del denaro contante e di garantire, altresì, elevati standard di sicurezza e di tracciamento.
Una volta acquistate, le casseforti intelligenti vengono collocate dalla spa presso i punti vendita dei clienti nell’ambito di un servizio di tipo complesso, che consente al cliente di versare le banconote direttamente presso il proprio punto vendita.

A livello fiscale, a partire dal periodo d’imposta 2016, l’istante ha usufruito del super ammortamento in ordine agli investimenti nelle suddette casseforti.
Tuttavia, secondo la società, dette apparecchiature, considerate le loro caratteristiche tecniche, sarebbero riconducibili alla categoria di cui al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A alla legge n. 232/2016, ossia “Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, e, quindi, risulterebbero agevolabili con l’iper ammortamento, come chiarito anche dalla recente risposta all’interpello n. 286/2021.
Ciò fa ritenere alla società che per le casseforti intelligenti da essa acquistate sussistevano fin dall’origine (e sussistono tuttora) i presupposti di natura tecnica per la fruizione dell’iper ammortamento e del credito d’imposta riferito ai beni strumentali nuovi di cui al menzionato allegato A annesso alla legge n. 232/2016.
L’incertezza relativa alla riconducibilità delle casseforti intelligenti oggetto del presente interpello alla categoria dei “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” ha determinato, nel caso di specie, la mancata acquisizione, da parte della società, della documentazione richiesta dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, ossia della dichiarazione resa dal legale rappresentante, della perizia tecnica ovvero dell’attestato di conformità “attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

La spa, pertanto, formula all’Agenzia i seguenti quesiti:

  1. se, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge di bilancio 2017, effettuati nel corso delle annualità 2017, 2018 e 2019, in ordine ai quali la spa ha finora usufruito del beneficio del super ammortamento, e in presenza di interconnessione di tali beni strumentali (nel medesimo periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento), sia oggi possibile acquisire la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11 legge di bilancio 2017 e beneficiare dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta in cui la predetta documentazione viene acquisita con data certa, al netto della maggiorazione sul costo ammortizzabile già fruito a titolo di super ammortamento
  2. in caso di risposta positiva al precedente quesito, secondo quali criteri si debba fruire della maggiorazione derivante dalla disciplina dell’iper ammortamento nell’annualità di acquisizione della documentazione di cui al comma 11 in esame e in quelle successive.

La risposta dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia, le questioni sollevate trovano risposta nei chiarimenti già resi dall’amministrazione finanziaria, in particolare, con la circolare n. 4/2017, la risoluzione n. 27/2018, la risposta n. 394/2021 e la circolare n. 9/E/2021.
In argomento, l’articolo 1, comma 11, legge di bilancio 2017, nella versione da ultimo modificata dalla legge n. 18/2017, stabilisce quanto segue: “per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Detta disposizione, continua l’Agenzia, è richiamata, in tema di iper ammortamento, nell’articolo 1, comma 33, legge 205/2017, e nell’articolo 1, comma 63 legge n. 145/2018. Disposizioni analoghe a quella contenuta nel citato comma 11 sono contenute, in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell’articolo 1, comma 195, legge n. 160/2019 e nell’articolo 1, comma 1062, legge n. 178/2020.
Come precisato dalla circolare n. 4/E/2017, al paragrafo 6.3, poi, per poter beneficiare dell’iper ammortamento, i beni materiali di cui all’allegato A devono rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.
L’interconnessione, infatti, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dai documenti indicati nel predetto comma 11, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica o dall’attestato di conformità.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Come evidenziato nella richiamata risoluzione n. 27/E del 2018, inoltre, il comma 11 in questione non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.
Pertanto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11 riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), la predetta risoluzione ha precisato che, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, come osservato dalla stessa spa istante, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Ad esempio, nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2021, mentre per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super ammortamento.
La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super ammortamento nei periodi d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 (cfr circolare n. 4/2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).

L’ipotesi in esame
Tanto premesso, osserva l’Agenzia, dato che i quesiti della spa riguardano investimenti in beni iper ammortizzabili effettuati in anni diversi (2017, 2018 e 2019), la disciplina agevolativa applicabile ai singoli beni dipenderà dal momento di “effettuazione” dei singoli investimenti, determinato ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2 Tuir (cfr. circolare 4/E/2017, paragrafo 6.1.3), tenendo conto dell’eventuale “prenotazione” dell’investimento (accettazione dell’ordine e pagamento dell’acconto minimo del 20%).
A titolo esemplificativo:

  • un investimento “effettuato” nel giugno 2019 e “prenotato” entro il 31 dicembre 2018 sarà incardinato nella disciplina recata dall’articolo 1, commi 30 e seguenti, legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
  • un investimento “effettuato” nel giugno 2019 senza alcuna “prenotazione” sarà incardinato nella disciplina recata dall’articolo 1, commi 60 e seguenti, legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
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