Normativa e prassi

25 Gennaio 2022

L’ipotesi di controllo congiunto per la norma antielusiva Ace

Nel caso di società costituite in forma di joint venture paritetica tra due compagini appartenenti a gruppi diversi, ai trasferimenti di liquidità effettuati tra le stesse non si applicano le disposizioni antielusive delineate e delimitate dal nuovo decreto Ace (articolo 10, Dm Mef 3 agosto 2017). In tale ipotesi, infatti, non sussiste, tra le società, il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 del codice civile, a cui fa espresso riferimento la disciplina Ace (articolo 1, Dl n. 201/2011). È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n. 1 del 25 gennaio 2022.

La questione, rientrando nell’alveo applicativo del citato articolo 10, circoscritto alle società che sono legate tra di loro da un rapporto di controllo e a quelle che sono comunque controllate dal medesimo soggetto, anche non societario, è quella di stabilire se una società che sia oggetto di controllo congiunto possa o meno considerarsi come società appartenente al gruppo di ciascuno dei soci, anche quando i soci detengano una partecipazione paritetica e nessuno dei soci sia in grado di esercitare una influenza dominante sulla società in questione.

L’Amministrazione osserva che il richiamato decreto attuativo della norma introduttiva, all’articolo 10, detta alcune regole di carattere antielusivo “tese ad evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio“, con la finalità di evitare che, per effetto di transazioni realizzate all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire duplicazioni dell’agevolazione Ace anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo.
Per tale ragione, l’articolo 10, comma 1, del nuovo decreto Ace, nel delimitare il perimetro applicativo della disciplina antielusiva, dispone che essa riguarda le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo rifermento alla nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del codice civile.

Tanto premesso, alla domanda se la presenza di un controllo congiunto – ossia nel caso in cui una società sia controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti – perfezioni il presupposto soggettivo per l’applicazione della disciplina antielusiva, l’Agenzia ricorda che in tema di controllo congiunto, con due specifici documenti di prassi (risoluzioni nn. 376/2007 e 326/2008), aveva individuato la non rilevanza dello stesso laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. In particolare, a eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.

Quindi, conclude affermando quanto anticipato, e cioè che “nel caso di soggetti costituiti in forma di joint venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi le operazioni elencate nell’articolo 10 del nuovo decreto Ace effettuate tra i predetti soggetti non sono soggette all’applicazione delle menzionate disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE”.

L’ipotesi di controllo congiunto per la norma antielusiva Ace

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