Normativa e prassi

20 Gennaio 2022

Fondo perduto riduzione affitto, sanabile l’istanza respinta dal web

Se la richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’affitto del 2021 è respinta dalla procedura web, in quanto l’istante ha pattuito una prima riduzione per l’anno 2020 e una seconda per il 2021 ma il sistema riporta in automatico un canone iniziale errato, non consentendo quindi la conclusione dell’operazione, il contribuente, tenuto conto dell’importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, può richiedere l’indennizzo, a patto che trasmetta via Pec all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto o, in alternativa, invii la domanda in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con gli allegati previsti. E’ la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 38 del 20 gennaio 2022.

L’istante fa sapere che per l’anno 2020 ha accettato e registrato la riduzione del canone da 9.000 a 6.800 euro. Lo sconto è stato riproposto anche per il 2021 con una diminuzione del canone da 9.000 a 7.200 euro. Tuttavia la procedura automatica per l’istanza di ottenimento del Cfp per riduzione del canone di affitto delle abitazioni, prevista dal decreto “Ristori” (articolo 9-quater del Dl n. 137/2020), non riconosce la riduzione, in quanto il sistema propone in automatico un canone iniziale ridotto e non quello originario di 9.000 euro.

L’Agenzia ritiene che l’istante, rientrando nei parametri stabiliti dalla norma che prevede l’erogazione del contributo per i locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto l’importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell’anno 2021, e avendo rispettato anche il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo, in quanto il contratto “iniziale” era ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, considerando l’importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, possa senz’altro ottenere il beneficio presentando all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto, sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini (cfr. anche risoluzione n. 65/2020).
In particolare, il contribuente dovrà trasmettere l’istanza via Pec alla Dp competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal provvedimento dell’Agenzia del 6 luglio 2021, allegando la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Il modello inoltre dovrà essere accompagnato da una nota in cui sono spiegati i motivi dell’errore.

In ogni caso è possibile presentare all’Agenzia l’istanza debitamente sottoscritta anche in forma cartacea, tramite raccomandata a/r, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento, dalla documentazione probatoria e dalla nota che spiega nello specifico l’errore.

Per un ulteriore approfondimento sull’agevolazione in questione, segnaliamo la guida dedicata “Il contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti” – consultabile nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa” e su questa rivista.

Fondo perduto riduzione affitto, sanabile l’istanza respinta dal web

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