18 Gennaio 2022
In assenza di partecipazioni italiane la norma sull’esterovestizione non vale
La misura che presume, salvo prova contraria, l’esistenza nel territorio dello Stato di società ed enti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia o che hanno soci di controllo in prevalenza residenti (articolo 73, comma 5-bis del Tuir) non vale per la società, controllata da una società italiana, che non possiede però partecipazioni in società italiane. È la sintesi della risposta n. 27/2022 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante, costituita allo scopo di riunire le competenze di due gruppi, fa sapere che non detiene partecipazioni in società italiane né estere e che è controllata da una società italiana per il 51%. La restante quota del 49%, invece, è detenuta dall’amministratore e socio di uno dei due gruppi a cui l’istante fa capo.
L’Agenzia ricorda che la norma volta a contrastare l’esterovestizione prevede che “salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato“.
Considerando che l’istante è quindi destinata a svolgere un’attività senza detenere partecipazioni in altre società, né italiane, né estere e senza avere la funzione di holding, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame non trova applicazione la norma sull’esterovestizione. Di conseguenza, è irrilevante il secondo quesito con cui l’istante chiedeva dei chiarimenti sul significato di “prevalenza” (di cui al punto b) della citata norma del Tuir) dei consiglieri residenti in Italia, in quanto assorbito dal primo.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.