Normativa e prassi

10 Gennaio 2022

Fattura senza Bollo, ma solo se l’intera operazione paga l’Iva

Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi a operazioni soggette a Iva sono esenti dall’imposta di bollo, mentre pagano il tributo pari a 2 euro solo nel caso in cui, oltre a indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni sottoposte a Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 77,47 euro. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 10 gennaio 2022.

L’istante sta progettando, su incarico di un’Amministrazione, un sistema informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi al pagamento degli indennizzi erogati in seguito alla violazione del termine ragionevole di durata del processo. Lo scopo è ridurre i tempi necessari al perfezionamento della procedura.
 
I dubbi del contribuente riguardano il corretto comportamento da adottare in materia di imposta di bollo e fatturazione elettronica. Nel dettaglio chiede:

  • in quali casi l’Amministrazione che effettua il pagamento debba applicare l’imposta di bollo scalando di 2 euro il corrispettivo in fattura
  • se per i pagamenti a favore del professionista, che nel procedimento assume contemporaneamente la veste sia di ricorrente che di distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che ha effettuato la liquidazione.

L’Agenzia delle entrate ricorda, per iniziare, quali sono le regole principali previste per il pagamento degli indennizzi dovuti in caso di sforamento dei tempi ritenuti ragionevoli per la conclusione dei processi civili, disciplinate dall’articolo 5-sexies della legge n. 89/2001.
In particolare, il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione, inviata online, attestante la mancata riscossione di somme riguardante lo stesso titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, il residuo del debito ancora a carico dell’amministrazione, la modalità di riscossione prescelta, e inviare la documentazione necessaria.
Il pagamento delle somme riconosciute è effettuato tramite accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. Le erogazioni per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se non superiori a mille euro.

Ciò premesso, per risolvere i quesiti dell’interpello è indispensabile far riferimento al Dpr n. 642/1972 che disciplina l’imposta di bollo. In particolare, la tariffa allegata all’articolo 1 del provvedimento elenca tutti gli atti, i documenti e i registri soggetti alla tassazione. L’imposta è pari a 2 euro ed è applicata sui documenti emessi in seguito al pagamento di spese non imponibili ai fini Iva. In particolare, sono soggette a bollo, specifica la norma “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando l’importo indicato nel documento è superiore a 77,47 euro.

Non pagano invece il Bollo in nessun caso le fatture e gli altri documenti elencati nella tariffa se relativi a operazioni soggette a Iva, come previsto dalla tabella allegata all’articolo 6 dello stesso Dpr n. 642/1972.

Di conseguenza, tornando al primo quesito formulato nell’interpello, le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi a operazioni assoggettate a Iva non pagano l’imposta di bollo. Il tributo di 2 euro va invece applicato solo se, oltre a indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate a Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.

Trasferendoci sul secondo quesito, l’Agenzia osserva che le fatture emesse, per qualsiasi motivo, nei confronti di una Pubblica amministrazione, anche se riferite a importi non soggetti a Iva, devono essere in formato elettronico e devono viaggiare attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).
Sull’argomento, per completezza il documento di prassi ricorda che dal 1° gennaio 2019 tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l’obbligo di emettere, salvo poche eccezioni, la fattura elettronica sia nei rapporti “B2B” (“business to business“) che “B2C” (“business to consumer”).

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