Normativa e prassi

16 Dicembre 2021

Comunicazioni di irregolarità, istanze di riesame tramite Civis

Con la risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, l’Agenzia fornisce precisazioni in relazione al trattamento delle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), presentate tramite Civis, dedicato a cittadini e intermediari, e coglie l’occasione per richiamare le principali funzionalità del canale telematico di assistenza.

Il contribuente, ricordiamo, se rileva dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, può fornire i chiarimenti necessari “entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”. Al riguardo, il canale di assistenza telematica Civis consente, se dal controllo emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, di chiedere chiarimenti e il riesame della posizione, segnalando le ragioni per cui si ritiene il pagamento non dovuto. Se le ragioni sono fondate, l’utente ottiene la rideterminazione della pretesa tributaria e la correzione della comunicazione di irregolarità.
Le perplessità rappresentate all’Agenzia, riguardano, in particolare, l’ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di riesame in autotutela, tramite il canale Civis, distinguendo il caso in cui sia inviata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o oltre entro tale termine.

In via preliminare il documento di prassi precisa che la lavorazione di tali istanze da parte dell’ufficio è la stessa a prescindere che la domanda viaggi tramite Civis o sia presentata direttamente in ufficio.
Infatti, il presupposto per beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi, che sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione, è il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità. I benefici non si perdono anche se il pagamento è effettuato con lieve ritardo – non superiore a 7 giorni – e, dunque, i contribuenti che provvedono tempestivamente – entro 37 giorni – al pagamento del quantum hanno diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi.

Fatte le giuste premesse, la risoluzione analizza le due casistiche, nel caso in cui l’istanza di riesame in autotutela viene trasmessa dal contribuente tramite Civis all’Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o successivamente.

Presentazione dell’istanza entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
In questo caso se la richiesta dell’utente viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio effettua la rideterminazione della pretesa e l’annullamento della comunicazione.
Se invece viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione con l’effetto che, il termine di 30 giorni decorre nuovamente dal ricevimento della comunicazione definitiva con le nuove somme da versare. Il contribuente, pertanto, beneficia della riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito residuo.
Se infine la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità e il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare delle riduzioni previste dalla normativa a seconda se il versamento è effettuato o meno entro il termine dei 30 giorni.

Presentazione dell’istanza oltre i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
Anche qui se richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio effettua la rideterminazione della pretesa e l’annullamento della comunicazione.
In caso di accoglimento parziale, invece, l’importo viene rideterminato ma il contribuente non potrà beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulla nuova somma dovuta.
Parimenti se la richiesta viene respinta e l’ufficio conferma le irregolarità, il contribuente non potrà fruire di alcuno sconto.

Il documento di prassi inoltre fornisce ulteriori precisazioni.
In primo luogo, ricorda che, ai fini della data di presentazione dell’istanza di riesame, fa fede quella riportata nella ricevuta telematica di Civis. L’emissione della ricevuta rappresenta l’evento conclusivo della pratica la quale non ha bisogno di ulteriori adempimenti (senza bisogno di procedere all’invio di Pec, e-mail).

In secondo luogo, l’Agenzia richiama la possibilità di allegare documenti tramite Civis. Tale funzionalità è, infatti, disponibile in particolare per il servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale (articolo 36-ter) e per il servizio di assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (articolo 1, commi 634 e seguenti, legge n. 190/2014).
Diversamente, per l’attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento, il contribuente non deve, in via generale, allegare alcun documento essendo i dati acquisiti direttamente dalle dichiarazioni e dall’Anagrafe tributaria.
Il contribuente che riceve la comunicazione di irregolarità può fornire gli eventuali chiarimenti su elementi valutati erroneamente o non conosciuti dall’Amministrazione inserendo le motivazioni dell’istanza di autotutela nell’apposito spazio, corrispondente a circa una pagina – 3000 caratteri.
Se, infine, l’ufficio ha bisogno di ulteriori approfondimenti provvede a contattare il contribuente tramite e-mail, tramite l’apposita casella di Civis per l’interlocuzione e attivata in ogni Ufficio territoriale. In casi eccezionali in cui sia necessario trattare la richiesta presso uno sportello fisico dell’Agenzia e non in via telematica, lo stesso Ufficio delle Entrate provvede a fissare l’appuntamento in presenza presso la sede prescelto dall’utente, dandone notizia all’Ufficio destinatario.

Comunicazioni di irregolarità, istanze di riesame tramite Civis

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