Normativa e prassi

13 Dicembre 2021

“Social bonus” del Terzo Settore: firmato il decreto con le regole

Il credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e alle società che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore – i quali hanno presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali – entra nel vivo. Con un comunicato, lo stesso ministero annuncia la firma del decreto con le regole per l’attribuzione del “social bonus” ai beneficiari, da parte del ministro Andrea Orlando.

Il provvedimento, attuativo di quanto previsto dall’articolo 81 del Dlgs n. 117/2017 (il Codice del terzo settore), nei suoi 15 articoli stabilisce, tra l’altro, che possono fruire del bonusle persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato” (articolo 2), e ancora, conferma che lo sconto d’imposta “sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo” (articolo 4).

L’agevolazione, ricordano dal ministero del Lavoro, consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e al 50% di quelle effettuate da enti e società, in favore degli enti del Terzo settore, per il sostegno dei progetti di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale degli stessi enti.
In particolare, aggiungiamo, il beneficio:

  • è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui
  • è ripartito in tre quote annuali di pari importo
  • è utilizzabile in compensazione e non è assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge
  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap 

e che gli enti del Terzo settore, beneficiari:

  • devono comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’ammontare delle erogazioni ricevute nel trimestre di riferimento
  • in una pagina dedicata e facilmente individuabile del proprio sito internet e in un apposito portale gestito dal ministero, comunicano l’ammontare delle erogazioni ricevute, nonché la loro destinazione e il loro utilizzo, oltre a informazioni relative allo stato di conservazione del bene interessato dal progetto di recupero, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, all’ente responsabile del bene. 

Infine, l’ultimo comma dell’articolo 81 affida a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di attuazione del “social bonus”, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili: il decreto è arrivato. Prima di essere ufficializzato, dovrà essere sottoscritto anche dai ministri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e della Cultura, ai quali è stato trasmesso.

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