Normativa e prassi

10 Dicembre 2021

Credito d’imposta Ace e Dta: un codice istituito e uno ridenominato

Il credito d’imposta super-Ace previsto dal Dl “Sostegni bis”, riconosciuto a chi comunica all’Agenzia i dati necessari alla sua determinazione e riceve l’ok, guadagna il codice tributo “6955” che ne consentirà la fruizione tramite modello F24. Ridenominato, inoltre, il codice tributo “2900” in “Canone art. 11 d.l. 59/2016 – commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020”.per la conversione delle imposte anticipate in crediti d’imposta. Le novità in due distinte risoluzioni dell’Agenzia, rispettivamente la n. 70/2021 e la n. 71/2021 del 10 dicembre 2021.

(risoluzione n. 70/2021)
Allo scopo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese danneggiate dalle misure restrittive anti Covid, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il decreto “Sostegni bis” ha sensibilmente rafforzato l’istituto dell’Ace (articolo 1, Dl n. 201/2011). In particolare, con il comma 3 dell’articolo 19, ha disposto, tra l’altro, che per il 2021, “la deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, …, valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta”. Al comma 6, poi, lo stesso articolo 19, ha previsto che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite F24 o chiesto a rimborso. In alternativa, può anche essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri: in tal caso, il cessionario può usufruirne con le stesse modalità previste per il cedente.
Con il provvedimento del 17 settembre scorso, l’Agenzia ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento, nonché le modalità attuative per la cessione del credito e approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE”, con le relative istruzioni (vedi articolo “Comunicazione super-Ace: online il modello e le specifiche tecniche”).
In caso di “approvazione”, il credito può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Per consentire quindi ai beneficiari e ai cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento con il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’amministrazione, pena il rifiuto dell’operazione, l’Agenzia istituisce il codice “6955”, denominato “Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Ad accoglierlo è la sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

(risoluzione n. 71/2021)
La seconda risoluzione di oggi ( n. /2021) prevede la ridenominazione del codice tributo “2900” per il versamento, tramite modello F24, della commissione per la conversione delle imposte anticipate in crediti,  (articolo 1, comma 241, della legge n. 178/2020). Il codice è quindi ridenominato “Canone art. 11 d.l. 59/2016 – commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
 

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