Normativa e prassi

2 Dicembre 2021

Scambi intracomunitari, recepita la direttiva “Quick fixes” – 2

Nel recepire l’articolo 36-bis della direttiva “Quick fixes”, il decreto legislativo n. _/2021 (articolo 1, comma 1) inserisce nel Dl n. 331/1993 il nuovo articolo 41-ter, che disciplina le cosiddette cessioni a catena, definite come cessioni successive di beni, oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena. Si tratta, in altri termini, dell’ipotesi in cui un medesimo stock di beni è ceduto da più soggetti di Stati membri diversi, ma il trasporto coinvolge soltanto due Stati membri.  

Lo scopo della disciplina, è quello di stabilire quale cessione della catena possa essere qualificata come cessione intracomunitaria, e quindi “esente” da Iva (non imponibile secondo la terminologia nazionale). Ciò per evitare che l’applicazione di criteri diversi tra i Paesi Ue possa determinare una doppia imposizione o la non imposizione delle operazioni.
Secondo, infatti, la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una sola delle cessioni all’interno della catena, quella cui è imputato il trasporto intracomunitario, può essere considerata intracomunitaria e, di conseguenza, “esente” da Iva (principio affermato per la prima volta nella sentenza 6 aprile 2006, causa C-245/04). In base a tale orientamento, inoltre, l’individuazione della cessione intracomunitaria deve avvenire in base a una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto (cfr sentenza 16 dicembre 2010, causa C-430/09).
Pertanto, per offrire certezza agli operatori, l’articolo 36-bis della direttiva Iva, introdotto dalla Quick fixes, detta dei criteri oggettivi per individuare l’operazione non imponibile nel caso delle cessioni a catena, criteri che sono, ovviamente, riprodotti nel nuovo articolo 41-ter del Dl n. 331/1993.

In particolare, ai sensi dell’articolo 36-bis della direttiva Iva, è non imponibile, secondo il criterio dell’imputazione del trasporto, solo la cessione effettuata nei confronti del cosiddetto “operatore intermedio”. Quest’ultimo è l’operatore della catena, diverso dal primo cedente e dall’ultimo acquirente, che trasporta i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva che gli è stato attribuito dallo Stato membro in cui ha inizio il trasporto, è, invece, non imponibile la cessione da lui effettuata.

In base alle definizioni di “cessioni a catena” e di “operatore intermedio”, quindi, la disciplina del richiamato articolo 36-bis (e, di conseguenza dell’articolo 41-ter del decreto legge n. 331/1993 che la recepisce), non si applica alle cessioni in cui il trasporto è effettuato dal primo cedente o dall’acquirente finale della catena, né alle cessioni a catena che comprendono importazioni ed esportazioni o sono effettuate esclusivamente all’interno di uno Stato membro.

Ciò posto, nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 41-ter, disciplina l’ipotesi in cui il trasporto dei beni oggetto delle cessioni a catena ha inizio in Italia. Secondo il criterio generale, il trasporto è attribuito unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Ne consegue, che nel caso in cui “operatore intermedio” sia il secondo cedente della catena, solo la prima cessione è una cessione intracomunitaria, non imponibile in Italia. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dall’Italia, sarà la cessione effettuata dall’operatore intermedio a essere qualificata intracomunitaria e quindi non imponibile.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto di recepimento, le cessioni precedenti a quella intracomunitaria si configurano come cessioni interne effettuate in Italia, Stato di partenza dei beni, mentre non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria, le quali saranno territorialmente rilevanti nello Stato di arrivo dei beni.
Il comma 3 prevede, invece, la diversa ipotesi in cui l’Italia è lo Stato di arrivo dei beni oggetto delle cessioni a catena. In questo caso, si considera acquisto intracomunitario effettuato in Italia, ai sensi dell’articolo 38 del Dl n. 331/1993, solo quello effettuato dall’operatore intermedio. Se, però, l’operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato in cui ha avuto inizio il trasporto, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio. Sono, pertanto, territorialmente rilevanti in Italia le cessioni realizzate dal soggetto che effettua l’acquisto intracomunitario e le cessioni successive. 
Il comma 4, infine, esclude dall’ambito di applicazione della disciplina delle cessioni a catena le vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che assumono la veste di rivenditori dei beni stessi ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto Iva.

Si evidenzia, infine, che le nuove regole per le cessioni a catena non fanno venir meno le semplificazioni previste per gli acquisti intracomunitari dagli articoli 38, comma 7, e 40, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 331/1993.

Fine
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 1° dicembre

Scambi intracomunitari, recepita la direttiva “Quick fixes” – 2

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