Normativa e prassi

24 Novembre 2021

Controesodati, Aire e impatriati: via libera allo sconto fiscale

Con la risposta n. 789 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che chi possiede i requisiti previsti dal decreto “Crescita” – ossia avere almeno un figlio minorenne o a carico o essere diventato proprietario di un immobile residenziale dopo il trasferimento in Italia, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l’opzione – se è stato iscritto all’Aire, può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta.

Una cittadina italiana premette di essersi trasferita all’estero per frequentare un master da settembre 2009, conseguendo il diploma due anni dopo e di essere rimasta all’estero fino al febbraio 2013, come stagista e poi dipendente a tempo indeterminato di una società.
Successivamente, continua l’istante, è stata iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) dall’8 novembre 2012 al 13 marzo 2013, fino al proprio rientro in Italia, al fine di lavorare alle dipendenze di un’altra compagine, beneficiando del regime dei “Controesodati”. Inoltre, sempre in premessa, l’istante specifica di aver esercitato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4 Dlgs 147/2015, per usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati fino al 31 dicembre 2020.
Nel novembre 2019, la contribuente dichiara di aver acquistato, in comproprietà con il marito, un immobile presso cui ha fissato la propria residenza e di avere due figlie minorenni.
Ciò posto, l’istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di potere accedere all’opzione prevista dall’art. 1, comma 50 legge n. 178/2020, quale cittadina italiana che durante la permanenza all’estero è stata iscritta all’Aire, ferme restando tutte le altre condizioni richieste dalla norma in questione.

La risposta dell’Agenzia
L’art. 5, comma 1 Dl n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019 (decreto “Crescita”) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi, incrementato le percentuali di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.
Con riferimento a tali modifiche, applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019, la circolare n. 33/2020 ha chiarito che con l’articolo 16, comma 3-bis Dlgs n. 147/2015, come inserito dall’articolo. 5, comma 1, lettera c), decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.
Tale ultima ipotesi deve realizzarsi “successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento”.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Successivamente l’art. 1, comma 50 del Bilancio 2021 ha inserito nel predetto articolo 5 del decreto “Crescita”, il comma 2-bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro che siano stati iscritti all’Aire o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 Dlgs n. 147/2015.
La richiamata norma della legge di bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che:
a) durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Aire ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Ue
b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020
c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo agevolabili se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) o almeno tre figli minorenni (in questo caso l’aliquota è pari al 5%) ovvero è diventato proprietario (oppure l’acquisto è stato effettuato dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà con il lavoratore) di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni
Le modalità di esercizio dell’opzione in esame, precisa l’Agenzia, sono state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, inoltre, l’opzione in argomento non può essere esercitata:
a) da coloro che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in quanto l’articolo 5, comma 2-bis decreto “Crescita” fa riferimento ai “soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2” del medesimo decreto
b) dagli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge n. 91/1981.
In definitiva, l’applicazione dell’articolo 1, comma 50 legge di bilancio 2021 risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).

L’esercizio dell’opzione per i “controesodati”
L’articolo 5, comma 2-bis decreto “Crescita”, comunque, continua l’Agenzia, non contiene alcuna limitazione soggettiva all’esercizio dell’opzione da parte dei son. ggetti (“Controesodati”) che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge 238/2010.
Ciò considerato, alla luce del parere del Mef, l’Agenzia ritiene che l’opzione in argomento può essere esercitata anche dai Controesodati che essendosi avvalsi della facoltà ammessa dall’articolo 16, comma 4 Dlgs n. 147/2015, dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati nella versione antecedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal decreto Crescita. Analogamente, va ritenuto per i soggetti che, avendo i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 238/2010, hanno fruito del regime impatriati ante decreto “Crescita” avvalendosi dello stesso comma 4 dell’articolo 16 Dlgs n. 147/2015.
Inoltre, osserva l’Agenzia, l’art. 1, comma 50 legge di Bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell’opzione.
Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione:
a) coloro che non sono stati iscritti all’Aire
b) i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
Tra l’altro, l’iscrizione all’Aire non era un requisito di accesso agli incentivi per i Controesodati dalla legge 238/2010, né era un requisito per esercitare l’opzione sopradetta.

Conclusioni
In definitiva, conclude l’Agenzia, i soggetti Controesodati, iscritti all’Aire, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possano esercitare l’opzione di cui all’articolo 1, comma 50 legge n. 176/2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto “Crescita”.
Con riferimento al caso di specie, pertanto, l’istante, sussistendo i requisiti previsti (avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un’unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei dodici mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi l’esercizio dell’opzione), con iscrizione all’Aire durante la sua permanenza all’estero, può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta.

Controesodati, Aire e impatriati: via libera allo sconto fiscale

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