Attualità

22 Novembre 2021

Decreto “Antifrodi” sui bonus edilizi, le risposte ai dubbi dei contribuenti

L’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura, previsto dal decreto “Antifrodi”, non sussiste per il contribuente che ha pagato le fatture del fornitore in data 11 novembre 2021, e che al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto, non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica per l’opzione.
È la prima risposta dell’Agenzia alle Faq sul Dl n. 157/2021, la misura che ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai decreto “Antifrodi” bonus edilizi, prevedendo fra l’altro, con l’inserimento dell’articolo 122-bis nel Dl “Rilancio”, lo stop fino a 30 giorni della cessione del credito o dello sconto in fattura nel caso in cui emergano profili di rischio da verificare.

(Faq n. 2)
Per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal Dl “Rilancio” (articolo 119, comma 13-bis).
 
(Faq n. 3)
Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus, indicate nell’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (bonus ristrutturazioni, efficienza energetica, antisisma, facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica), è necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Dl n. 34/2020, previsto dal decreto “Antifrodi”.

(Faq n. 4)
Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
 
(Faq n. 5)
I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori rientranti nel Superbonus possono asseverare per lo stesso tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute, prevista  dal decreto “Antifrodi”.

Decreto “Antifrodi” sui bonus edilizi, le risposte ai dubbi dei contribuenti

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