Normativa e prassi

18 Novembre 2021

Definita la percentuale del Cfp per le “città santuari religiosi”

È pari al 51,6050% di quanto richiesto la percentuale del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Agosto” (articolo 59, Dl n. 104/2020) a favore delle imprese e degli esercenti attività di impresa svolte nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi che hanno subìto un calo del fatturato a seguito della pandemia e che presentano più di 10mila abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti. Requisito, quest’ultimo, non richiesto per i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl n. 189/2016).

A determinare la percentuale del beneficio spettante, sulla base delle richieste pervenute e le risorse disponibili, è il provvedimento del 17 novembre 2021, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Le regole per la ripartizione del fondo stanziato allo scopo dalla legge di bilancio 2021 sono state definite con il provvedimento dello scorso 8 settembre che ha anche stabilito le modalità di presentazione delle domande i cui termini sono scaduti l’8 novembre (vedi articolo “Cfp “città santuari religiosi”: istanze da giovedì 9 settembre”.
La percentuale fissata dal provvedimento odierno deriva quindi dal rapporto tra l’importo totale dei cfp richiesti, pari a 19.377.954 euro, e il fondo a disposizione pari a 10 milioni di euro.

Ricordiamo che l’indennizzo spetta se il valore del fatturato e dei corrispettivi registrati a giugno 2020 realizzati nelle zone A dei suddetti comuni, è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nello stesso mese del 2019. Per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale condizione. I soggetti che hanno già ricevuto il precedente cfp previsto dal comma 1 dell’articolo 59 del Dl n. 104/2020, a favore degli esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, possono accedere al “contributo santuari” limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza. Il beneficio non è cumulabile, in ogni caso, con quello previsto dal Fondo per la filiera della ristorazione (articolo 58 del Dl n. 104/2020).

I beneficiari troveranno il contributo accreditato sul conto corrente indicato nella domanda. L’avvenuto mandato di pagamento sarà comunicato dall’Agenzia nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Definita la percentuale del Cfp per le “città santuari religiosi”

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