Normativa e prassi

9 Novembre 2021

A largo raggio il benvenuto del Fisco ai pensionati esteri

Il titolare di una pensione di fonte estera che si trasferisce in uno dei comuni indicati nell’articolo 24-ter del Tuir, può applicare l’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti al di fuori dell’Italia, compresi gli interessi su c/c e depositi bancari, dividendi e plusvalenze derivanti dalla cessione di lingotti d’oro detenuti nelle cassette di sicurezza di banche oltre confine. A precisarlo l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 766 del 9 novembre 2021.
Il chiarimento è diretto a un pensionato che, dichiarava nell’interpello, intendeva trasferire, tra settembre e ottobre 2021, la propria residenza dalla Germania in uno dei comuni del Mezzogiorno d’Italia con meno di 20mila abitanti e usufruire del regime speciale previsto a favore dei non residenti titolari di redditi da pensione estera per incoraggiarli a traslocare nel nostro Paese.

Il contribuente oltre alla pensione detiene:

  • conti correnti/depositi all’estero da cui derivano interessi
  • una partecipazione pari al 95% di una società, con sede in Liechtenstein, dalla quale percepisce dividendi, ancorati alla percentuale di possesso. Per la deliberazione della loro distribuzione è richiesta una percentuale del diritto di voto superiore al 50%. La società in questione è abilitata dall’autorità di controllo del Liechtenstein allo svolgimento dell’attività d’investimento e amministrazione di patrimoni
  • dei lingotti d’oro depositati presso una banca estera e che in futuro potrebbero essere ceduti.

L’istante precisa che gli utili della suddetta società sono soggetti a imposta del 12,50% e che i dividendi da lui percepiti sono attualmente tassati in Germania con aliquota del 25 per cento. Specifica, infine, che per la riscossione dei dividendi non si avvale di alcun intermediario.

Detto ciò, volendo esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dell’articolo 24-ter Tuir chiede innanzitutto se ha i requisiti per accedere a tale regime e se ciò sia possibile anche per gli altri redditi prodotti all’estero (interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari nonché i dividendi percepiti). Chiede, infine, quali siano le conseguenze, ai fini dell’accesso al regime opzionale, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle entrate conferma che il richiedente ha le carte in regola per beneficiare dello speciale trattamento fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2019 per invogliare il trasferimento dei pensionati esteri verso comuni italiani provvisti di determinate caratteristiche.
La norma agevolativa è entrata nel Tuir. Si tratta di un regime opzionale disciplinato dall’articolo 24-ter, applicabile dalle persone fisiche, titolari di redditi da pensione di fonte estera, che trasferiscono la propria residenza fiscale in determinati centri del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti o in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti, situati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, e del 18 gennaio 2017. L’adesione consente al pensionato di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati in base all’articolo 165, comma 2, del Tuir, secondo cui “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

Le modalità applicative del regime sono contenute nella circolare n. 21/2020 delle Entrate presa più volte come riferimento dal documento di prassi in esame per risolvere i quesiti dell’istante (vedi articolo “Rientro dei titolari di pensioni estere: chiarimenti sulla sostitutiva al 7%”).

Il ragionamento dell’Agenzia prende le mosse dal criterio da adottare per l’individuazione del reddito estero e precisa che, a tal fine, occorre effettuare una lettura “a specchio” della norma che definisce, viceversa, i redditi prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, ossia l’articolo 23 del Tuir. La disposizione stabilisce che, per il Fisco, un reddito è da considerare come prodotto in Italia quando è possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata nel territorio, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha messo a punto.
Per individuare quando un reddito è di fonte estera occorre applicare tale criterio al rovescio. In definitiva, un reddito si considera prodotto all’estero soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dall’articolo 23, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Da ciò deriva che, ad esempio, gli interessi su conti correnti di banche estere o le plusvalenze da partecipazioni di società estere percepiti dai neo residenti siano da considerare redditi prodotti all’estero e, quindi, rientranti nel perimetro applicativo dell’articolo 24-ter del Tuir. Per lo stesso ragionamento usufruiscono del regime, anche le plusvalenze previste alla lettera c-ter) dell’articolo 67 del Tuir, tra cui, le plusvalenze “rinvenienti da depositi o conti correnti di metalli preziosi …..” come nel caso dell’istante che ha acquistato lingotti d’oro.
Ai fini dell’articolo 24-ter sono di provenienza estera anche i dividenti distribuiti da un soggetto straniero residente in uno Stato a sistema fiscale privilegiato (circolare n. 17/2017). Se tali proventi sono riscossi tramite un intermediario residente, l’imposta sostitutiva si applica sull’importo al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero.

Definite le caratteristiche dei redditi esteri, l’Agenzia specifica che il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-ter esaurisce, per i nuovi arrivati, qualsiasi altra obbligazione tributaria nei confronti del nostro Paese, per le stesse entrate. L’amministrazione ricorda, inoltre, che con la circolare n. 21/2021 su richiamata è stata pubblicata una tabella riassuntiva dei redditi esteri che, per effetto dell’opzione a favore dell’applicazione del regime articolo 24-ter, non sconteranno più la “ritenuta d’ingresso” prevista dalla normativa nazionale.

La risposta scende poi nel dettaglio dei requisiti richiesti ai pensionati arrivati in Italia per beneficiare dell’imposta sostitutiva. Possono chiedere il regime agevolato le persone fisiche, titolari di pensioni erogate da soggetti esteri, che non sono state fiscalmente residenti nel nostro Paese nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace. Devono, inoltre, provenire da da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, anno in cui l’opzione diviene efficace. La volontà di applicare il regime di favore deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui avviene il trasferimento ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
Sono considerati residenti i contribuenti che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Non possono beneficiare dell’articolo 24-ter i non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Gli effetti dell’opzione cessano in caso di mancato o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. L’agevolazione è recuperata se il pagamento è effettuato entro la data di scadenza del versamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la violazione, sempre che l’opzione sia stata espressa nei termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza e in ogni caso entro i 90 giorni successivi.

In conclusione, riguardo al caso descritto nell’interpello, l’Agenzia ritiene che l’istante, se in possesso dei requisiti richiesti, possa applicare l’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di provenienza estera a partire dal periodo d’imposta 2022 esercitando l’opzione nel modello Redditi Pf 2023.
Inoltre, sulla base dei documenti di prassi richiamati, l’Agenzia ritiene che rientrano nell’ambito applicativo del regime anche gli interessi sui conti correnti e depositi bancari detenuti presso le banche estere, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dei lingotti d’oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere, e i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella società estera.

A largo raggio il benvenuto del Fisco ai pensionati esteri

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