8 Novembre 2021
Zona sismica del Comune da 4 a 3, valida l’asseverazione post intervento
Il proprietario di un edificio che ad agosto 2020 ha iniziato i lavori di demolizione e ricostruzione dello stabile può accedere alle detrazioni del 110% previste dal decreto “Rilancio” per gli interventi di riduzione del rischio sismico se, a marzo 2021 il Comune è passato dalla zona 4 alla zona 3 e lui non aveva ancora presentato la necessaria asseverazione. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 764 dell’8 novembre 2021.
L’Agenzia ricorda che in base al decreto “Rilancio” (articolo 119, comma 13, lett. b), Dl n. 34/2021) l’asseverazione degli interventi è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico iscritti agli ordini o ai collegi professionali, in base alle disposizioni del decreto n. 58/2017 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che attestano anche la congruità delle spese. È necessario inoltre che gli interventi edilizi da eseguire rientrino nelle “ristrutturazioni edilizie” (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratti di un intervento di nuova costruzione.
Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, l’asseverazione di cui al citato articolo 3 del decreto ministeriale andava allegata alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente.
Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente la fruizione delle agevolazioni l’accesso al Sismabonus. Principio applicabile anche al Superbonus, considerato il richiamo contenuto nel comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio all’articolo 16, da 1-bis a 1-septies, del medesimo Dl n. 63/2013.
L’Agenzia ricorda inoltre che la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale n. 58/2017 e delle linee guida allegate, con il parere n. 7876/2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l’asseverazione alla richiesta del predetto titolo o non l’hanno presentata in quanto prima dell’inizio dei lavori il Comune risultava in zona sismica 4.
Nel caso in esame, quindi, considerato che la richiesta del permesso di costruire senza asseverazione è stata presentata a luglio 2019 quindi prima della delibera della giunta regionale che ha stabilito il passaggio in zona 3, l’istante potrà fruire dei benefici fiscali a condizione che effettui l’adempimento prima della fruizione del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus, o prima dell’esercizio dell’opzione nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, oltre a tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa.
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