Normativa e prassi

8 Novembre 2021

I servizi bibliotecari propri e non, appaltati “in toto” scontano l’Iva

Il complesso di prestazioni di servizio affidato a due bibliotecari esterni tramite appalto, con previsione di un corrispettivo unico e indistinto, il quale comprende sia attività riconducibili a quelle “proprie delle biblioteche” sia estranee, non può essere esente dall’Iva.
Le prestazioni tipiche e proprie delle biblioteche, cioè quelle che godono dell’esonero dall’imposta, come chiarito in diversi documenti di prassi (tra gli altri, cfr risoluzioni nn. 131/2007 e 148/2008), sono esclusivamente quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio, considerate nella loro globalità.
Al contrario, nel contratto d’appalto descritto dal Complesso monumentale istante, che al suo interno gestisce anche una biblioteca, sono contemplate altre prestazioni quali: la partecipazione alla programmazione, l’organizzazione epromozione di eventi e di percorsi espositivi, la collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria, nonché la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa biblioteca. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 763 dell’8 novembre 2021, divergendo dalla prospettazione dell’istante.
 
Nello specifico, l’amministrazione precisa che, per l’applicazione della disposizione esentativa (articolo 10, comma 1, n. 22), Dpr n. 633/1972, conforme all’articolo 132 della direttiva Iva Ue n. 2006/112/Ce), è necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una struttura quale la biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall’affidatario nella loro globalità, quindi, le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale a cui è destinata strutturalmente la stessa biblioteca (cfr risoluzione n. 148/2008). Diversamente, le prestazioni non rientranti tra quelle proprie della biblioteca, nel significato descritto, scontano l’Iva nella misura loro propria (cfr risoluzioni nn. 131/2007 e 148/2008).
 
Tenuto conto della natura oggettiva della norma relativa all’esenzione, aggiunge, nel caso posto alla sua attenzione, è evidenziata una serie di prestazioni a corrispettivo unico, che include sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle “proprie delle biblioteche” e sia attività e prestazioni non riconducibili nell’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 10, comma 1, n 22) del decreto Iva. La risposta va da sé: alla globalità delle prestazioni erogate dai bibliotecari designati non potrà essere applicata l’esenzione dall’Iva.

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