Normativa e prassi

3 Novembre 2021

Raccolta scommesse, non pagano l’Iva soltanto i servizi “essenziali”

Usufruiscono dell’agevolazione Iva le operazioni relative all’esercizio delle scommesse e dei giochi che concretizzano la gestione complessiva del concorso pronostico o del gioco, ossia le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire al cliente di giocare, e le fasi di accettazione e raccolta delle singole giocate. Con la risposta n. 760 del 3 novembre 2021 l’Agenzia fornisce chiarimenti a una società concessionaria per la raccolta, tra l’altro, di scommesse e giochi pubblici (Gad).
La contribuente fa presente che secondo la disciplina Iva sono esenti le operazioni relative all’esercizio del Lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e ad altri enti e numerose altre ipotesi di raccolta giocate, che l’istane elenca nel dettaglio (articolo 10, Dpr n. 633/1972). Evidenzia, inoltre, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con nota del 31 marzo 2014, su richiesta delle Entrate, si è pronunciata sull’indispensabilità di alcune attività relative all’esercizio dei giochi e raccolta delle giocate, ai fini dell’esenzione Iva sull’acquisto dei relativi servizi da parte dei concessionari.
L’amministrazione finanziaria, da parte sua, ha in più occasioni precisato che l’agevolazione richiamata è applicabile unicamente nei casi in cui i servizi prestati da terzi a favore del concessionario “rivestono i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per effettuare la raccolta delle giocate”.

Tornando all’interpello, l’istante riferisce che per svolgere correttamente la sua attività si avvale dei servizi informatici erogati da terzi, necessari per l’espletamento dei giochi online relativi alle proprie concessioni (Gad). Nello specifico, si rivolge a tre diversi operatori, due sono i titolari di altrettante piattaforme software e un terzo provvede alla fornitura di informazioni e statistiche, nonché di soluzioni tecniche sofisticate nel mondo dello sport.
Le operazioni effettuate quale titolare di concessione Gad, precisa la società, con riferimento al gioco online svolto in Italia, sono esenti da Iva in base all’articolo 10, primo comma, numeri 6 e 7, Dpr n. 633/1972.
Il quesito riguarda la possibilità di applicare la suddetta agevolazione anche ai servizi informatici ricevuti da parte degli operatori esterni in quanto prestazioni “accessorie” all’operazione principale. In particolare, secondo l’istante, sono prestazioni di carattere “ibrido” in quanto possono essere considerate strumentali/accessorie nel caso in cui si sostanziano in attività direttamente collegate alla realizzazione della prestazione principale (ad esempio, il server occorrente per erogare la prestazione principale). Si configurano, invece, come prestazioni autonome se rivolte a finalità specifiche diverse rispetto alla esecuzione della prestazione principale (ad esempio, le piattaforme di customer care).
Dalla lettura dei contratti stipulati con i fornitori, si tratta di servizi che possono rientare in entrambe le categorie, tuttavia l’istante ritiene che, per le caratteristiche peculiari dell’attività svolta, nel caso specifico, i corrispettivi versati per le suddette prestazioni siano esenti da Iva in quanto funzionali e necessarie alla realizzazione della prestazione principale e, quindi, accessorie.

L’Agenzia non fa sue le argomentazioni della società e il suo ragionamento arriva a conclusioni diverse.
L’amministrazione scende nel dettaglio delle caratteristiche che definiscono un’operazione “accessoria” e, di conseguenza, soggetta alla stessa tassazione prevista per la principale. In breve, le due operazioni devono costituire un unicum: la prima non deve assumere una sua rilevanza autonoma.
In linea generale, per essere considerata accessoria, una prestazione, ha precisato la risoluzione n. 337/2008, deve:

  • integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale
  • essere resa dallo stesso soggetto che esegue l’operazione principale, anche attraverso terzi, ma per suo conto e a sue spese
  • essere rivolta allo medesimo soggetto nei cui confronti è resa l’operazione principale.

Deve essere unico, in sostanza, l’obiettivo da raggiungere, non è sufficiente che l’una renda possibile o più agevole l’altra, ma entrambe devono costituire un unicum economico (risoluzione n. 230/2002). Dello stesso tenore anche le precisazioni fornite in materia dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte di cassazione.

Detto ciò, per l’Amministrazione i servizi informatici rese dai fornitori dell’istante non possano essere considerati, ai fini dell’esenzione Iva, accessori a quelle rese dalla società ai propri clienti giocatori. Infatti non completano l’operazione principale, non sono erogate dallo stesso operatore che fornisce la prestazione principale né da terzi per suo conto e a sue spese e, infine, non sono a favore di chi riceve l’operazione principale (i clienti dell’istante).
In conclusione, non possono usufruire dell’esenzione Iva.

Riguardo all’applicabilità del regime speciale alle prestazioni dei fornitori, l’Agenzia delle entrate non può dare che indicazioni di carattere generale in quanto, in sede di interpello, non è determinabile la loro natura in termini di necessarietà e indispensabilità.
Il documento di prassi riporta il quadro normativo, nazionale e unionale, che disciplina l’esenzione Iva in materia di giochi d’azzardo e scommesse, agevolazione prevista, in primo luogo, sulla base di considerazioni di carattere pratico.
In particolare, le Dogane, con la nota già richiamata del 31 marzo 2014, in relazione alla raccolta dei giochi online e della qualificazione dei rapporti contrattuali che intercorrono tra il concessionario e il fornitore della piattaforma di gioco, ha chiarito che:

  • per quanto riguarda il rapporto tra il concessionario e chi fornisce la piattaforma di gioco, “lo stesso è ammesso in base alle (…)norme convenzionali e rappresenta una soluzione comune nel settore del gioco a distanza
  • in relazione alle attività rese al concessionario dal fornitore della piattaforma di gioco “sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dell’offerta di giochi online di cui trattasi.

L’Adm, inoltre, ha precisato che il rapporto tra il concessionario e il fornitore “può ricomprendere una serie di attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei citati giochi”. E, inoltre, che “più in generale, appare corretta l’interpretazione per cui il mero trasferimento del diritto d’uso di un sistema informatico possa esser e ricondotta tra le attività relative all’esercizio dei giochi e dalle operazioni di raccolta delle giocate”.
In definitiva, sulla base delle disposizioni nazionali e unionali, possono usufruire dell’esenzione in questione le operazioni relative all’esercizio delle scommesse e dei giochi che concretizzano la gestione complessiva del concorso pronostico o del gioco, ossia le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire al cliente di giocare, e le fasi di accettazione e raccolta delle singole giocate.

Tornando all’ipotesi oggetto dell’interpello, sulla scia della disciplina esaminata e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione possa essere applicata ai servizi che attengono al funzionamento delle interfacce (Api), di providing, di scommessa, alle licenze d’uso dei software e/o delle piattaforme di gioco, anche se non possono essere considerati accessori alle prestazioni fornite dall’istante ai propri clienti secondo i criteri stabiliti in materia di “accessorietà” dall’articolo 12 del decreto Iva. Possono infatti soddisfare, in via generale, i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per effettuare l’esercizio del gioco e la raccolta delle scommesse secondo le indicazioni delle Dogane e, quindi, essere esenti da Iva in base all’ articolo 10, primo comma, nn. 6) e 7) dello stesso Dpr n. 633/1972.

Restano invece fuori dall’esenzione i servizi, come quelli prestati dai fornitori dell’istante “che non concretizzano la gestione del gioco né le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco, né le fasi di accettazione o raccolta delle singole giocate”. Niente agevolazione, ad esempio, per la licenza d’uso di una piattaforma di customer care e più ingenerale la prestazione di servizi informatici di generica assistenza commerciale e di reportistica.

Raccolta scommesse, non pagano l’Iva soltanto i servizi “essenziali”

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