20 Ottobre 2021
Le prestazioni degli osteopati restano nei confini dell’Iva
Le prestazioni effettuate dagli osteopati non possono rientrare nel regime di esenzione Iva, in quanto la loro attività professionale, in Italia, non è ancora inquadrata tra quelle sanitarie. In sostanza, non sono stati definiti i criteri per riconoscerla in tal senso, sia in termini di misura della qualità “curativa” delle prestazioni in argomento che di previsione di un piano formativo ad hoc, che renda tale professione rilevante nel campo medico. Questo quanto precisato nella risposta immediata all’interrogazione parlamentare n. 5-06820 in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati dello scorso 13 ottobre.
In particolare, nella risposta, si legge che l’esenzione prevista dall’articolo 132 della direttiva Iva 2006/112/Ce per “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”, non può essere applicata perché nel nostro ordinamento l’iter normativo finalizzato all’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata non è ancora perfezionato. In base alla direttiva (articolo 132, paragrafo 1, lettera c), infatti, l’esenzione Iva è riservata alle sole prestazioni effettuate dai soggetti che esercitano una professione medica o paramedica, come definita dalla legislazione dello Stato membro interessato.
In Italia, presupposto per l’esenzione Iva è che la prestazione sia individuata da un apposito decreto ministeriale, avente la finalità di intercettare quelle prestazioni sanitarie rese da soggetti che abbiano conseguito almeno specifici titoli abilitanti riconosciuti, come previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 18) del Dpr n. 633/1972 che ha recepito la norma unionale.
Il decreto, in relazione alla professione degli osteopati, non è stato ancora predisposto e ne consegue, che le prestazioni degli stessi continuano a scontare l’Iva.
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