Normativa e prassi

19 Ottobre 2021

Conferimento di partecipazioni con plusvalenze irrilevanti ai fini Ace

La plusvalenza generata dal conferimento in natura di partecipazioni attraverso il quale l’istante ha proceduto al perfezionamento dell’aumento di capitale della società controllata, non rileva per la  formazione dell’utile di bilancio ai fini Ace. L’operazione di conferimento descritta può essere assimilata, in via analogica, al conferimento d’azienda, e pertanto, la plusvalenza non è rilevante ai fini della determinazione dell’incremento di capitale proprio agevolabile. È la sintesi della risposta n. 732 del 19 ottobre 2021 dell’Agenzia delle entrate.

Con l’interpello in esame l’istante chiede quindi la rilevanza, ai fini degli utili di bilancio, della plusvalenza generata dal conferimento in natura di partecipazione con il quale, nel secondo semestre 2019, ha effettuato l’aumento di capitale della controllata. Il dubbio, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile complessivo netto per il periodo di imposta 2020 e della corretta compilazione del modello Redditi SC2021, riguarda il corretto trattamento per la determinazione della base agevolabile Ace dell’utile accantonato a riserva straordinaria riferibile alla plusvalenza emersa per effetto del conferimento di partecipazioni realizzato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

L’istante, in particolare, fa sapere che le partecipazioni oggetto del conferimento in natura, secondo i principi contabili internazionali applicati dalle società italiane del gruppo, sono state conferite in base al valore di mercato o Fair Market Value determinato da apposite perizie di stima effettuate da società di consulenza. Tale operazione, inoltre, ha originato una plusvalenza che è stata contabilizzata a conto economico come provento finanziario. L’istante ha poi proceduto a sterilizzare parzialmente l’importo della plusvalenza tramite apposita variazione in diminuzione nel modello Redditi SC2020 e ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con un utile netto d’esercizio.

L’Agenzia ricorda l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con capitale proprio, introdotto con l’articolo 1 del Dl n. 201/2011, in tema di “Aiuto alla crescita economica” (Ace). La disposizione, attuata con i decreti del Mef del 14 marzo 2012 e del 3 agosto 2017 (decreto Ace e nuovo decreto Ace), non ha previsto alcuna misura per le operazioni straordinarie, trovando in questo caso applicazione i principi generali su tale disciplina. Occorre quindi, precisa l’Agenzia, individuare la disciplina di casi simili e verificarne l’applicabilità al caso prospettato dall’istante. Al riguardo, viene chiarito che, nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda effettuate under common control, la rilevanza della riserva di patrimonio netto iscritta a seguito della operazione di cessione di cui sopra è considerata rilevante ai fini Ace a prescindere dai riflessi dell’operazione sul piano fiscale, non essendo collegata al trattamento fiscale del Tuir.

Quindi il conferimento di partecipazioni rappresentato dall’istante, a parere dell’Agenzia, deve essere valutato in base alle analogie che presenta con il conferimento d’azienda disciplinato, a partire dal periodo d’imposta 2018, dall’articolo 5, comma 8, lettera b), del decreto ministeriale 3 agosto 2017 (nuovo decreto Ace).

Tale disposizione stabilisce che le riserve formate con utili derivanti da plusvalenze iscritte a seguito di conferimenti d’azienda, o rami d’azienda, siano irrilevanti ai fini delle variazioni in aumento. In sintesi l’Agenzia ritiene che il conferimento di partecipazioni in esame debba essere assimilato al conferimento d’azienda, analogia che fa escludere per la fattispecie in esame la rilevanza della plusvalenza emersa ai fini dell’incremento di capitale proprio agevolabile disciplinato dall’articolo 5, comma 2 del nuovo decreto Ace.

Conferimento di partecipazioni con plusvalenze irrilevanti ai fini Ace

Ultimi articoli

Normativa e prassi 11 Ottobre 2024

Adempimento collaborativo, tavolo tecnico tra Agenzia e Oic

Istituito un tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate e l’organismo italiano di contabilità (Oic).

Dati e statistiche 10 Ottobre 2024

Rapporto sui mutui ipotecari: focus sulle grandi città

Il “Rapporto mutui ipotecari 2024“, monografia a cadenza annuale curata dall’Osservatorio del mercato immobiliare giunta alla settima edizione, e disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle entrate, fornisce un contributo finalizzato alla miglior comprensione delle dinamiche connesse sia all’origine che alla destinazione dei capitali estratti dal credito ipotecario sugli immobili: come consuetudine un capitolo del rapporto è dedicato ai dati di consuntivo, relativi alle otto maggiori città per popolazione in cui sono ubicati gli immobili concessi a garanzia del credito.

Dati e statistiche 10 Ottobre 2024

2023, cresce l’uso di mutui ipotecari non associati ad acquisti immobiliari

È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il “Rapporto mutui ipotecari 2024“, pubblicazione a cura dell’Osservatorio del mercato immobiliare, che riporta le analisi sui finanziamenti immobiliari e fornisce alcune importanti informazioni, riferite all’anno 2023, sulla destinazione di utilizzo degli stessi finanziamenti.

Dati e statistiche 10 Ottobre 2024

Mutui ipotecari sottoscritti: il punto dell’Omi sul 2023

L’Omi presenta tutte le principali informazioni dei 330 mila atti di mutuo ipotecario sottoscritti nel 2023.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?