19 Ottobre 2021
Conferimento di partecipazioni con plusvalenze irrilevanti ai fini Ace
La plusvalenza generata dal conferimento in natura di partecipazioni attraverso il quale l’istante ha proceduto al perfezionamento dell’aumento di capitale della società controllata, non rileva per la formazione dell’utile di bilancio ai fini Ace. L’operazione di conferimento descritta può essere assimilata, in via analogica, al conferimento d’azienda, e pertanto, la plusvalenza non è rilevante ai fini della determinazione dell’incremento di capitale proprio agevolabile. È la sintesi della risposta n. 732 del 19 ottobre 2021 dell’Agenzia delle entrate.
Con l’interpello in esame l’istante chiede quindi la rilevanza, ai fini degli utili di bilancio, della plusvalenza generata dal conferimento in natura di partecipazione con il quale, nel secondo semestre 2019, ha effettuato l’aumento di capitale della controllata. Il dubbio, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile complessivo netto per il periodo di imposta 2020 e della corretta compilazione del modello Redditi SC2021, riguarda il corretto trattamento per la determinazione della base agevolabile Ace dell’utile accantonato a riserva straordinaria riferibile alla plusvalenza emersa per effetto del conferimento di partecipazioni realizzato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
L’istante, in particolare, fa sapere che le partecipazioni oggetto del conferimento in natura, secondo i principi contabili internazionali applicati dalle società italiane del gruppo, sono state conferite in base al valore di mercato o Fair Market Value determinato da apposite perizie di stima effettuate da società di consulenza. Tale operazione, inoltre, ha originato una plusvalenza che è stata contabilizzata a conto economico come provento finanziario. L’istante ha poi proceduto a sterilizzare parzialmente l’importo della plusvalenza tramite apposita variazione in diminuzione nel modello Redditi SC2020 e ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con un utile netto d’esercizio.
L’Agenzia ricorda l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con capitale proprio, introdotto con l’articolo 1 del Dl n. 201/2011, in tema di “Aiuto alla crescita economica” (Ace). La disposizione, attuata con i decreti del Mef del 14 marzo 2012 e del 3 agosto 2017 (decreto Ace e nuovo decreto Ace), non ha previsto alcuna misura per le operazioni straordinarie, trovando in questo caso applicazione i principi generali su tale disciplina. Occorre quindi, precisa l’Agenzia, individuare la disciplina di casi simili e verificarne l’applicabilità al caso prospettato dall’istante. Al riguardo, viene chiarito che, nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda effettuate under common control, la rilevanza della riserva di patrimonio netto iscritta a seguito della operazione di cessione di cui sopra è considerata rilevante ai fini Ace a prescindere dai riflessi dell’operazione sul piano fiscale, non essendo collegata al trattamento fiscale del Tuir.
Quindi il conferimento di partecipazioni rappresentato dall’istante, a parere dell’Agenzia, deve essere valutato in base alle analogie che presenta con il conferimento d’azienda disciplinato, a partire dal periodo d’imposta 2018, dall’articolo 5, comma 8, lettera b), del decreto ministeriale 3 agosto 2017 (nuovo decreto Ace).
Tale disposizione stabilisce che le riserve formate con utili derivanti da plusvalenze iscritte a seguito di conferimenti d’azienda, o rami d’azienda, siano irrilevanti ai fini delle variazioni in aumento. In sintesi l’Agenzia ritiene che il conferimento di partecipazioni in esame debba essere assimilato al conferimento d’azienda, analogia che fa escludere per la fattispecie in esame la rilevanza della plusvalenza emersa ai fini dell’incremento di capitale proprio agevolabile disciplinato dall’articolo 5, comma 2 del nuovo decreto Ace.
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