18 Ottobre 2021
Investimenti 4.0, in “trasferta” o in comodato, ma il bonus c’è
La ditta che investe in beni strumentali nuovi per sterilizzare le attrezzature del dentista usufruisce del tax credit introdotto dalla legge di bilancio 2020 anche se utilizza gli strumenti presso hub da lei istituiti in luoghi diversi dalla propria sede. Via libera al bonus, inoltre, in caso di contratto di comodato a uso gratuito a condizione che il cliente “lavori” anche a beneficio del comodante.
Il quesito risolto dalla risposta n. 726 del 18 ottobre 2021 è avanzato da una società che commercializza strumentazioni e sterilizzatrici per il settore dentale, prodotti, rispettivamente, dalla controllante e dalla consociata. La ditta intende ampliare la propria attività, creando al proprio interno una divisione destinata all’erogazione del servizio di sterilizzazione delle attrezzature dentali di dentisti o cliniche dentali. Per realizzare tale scopo deve necessariamente acquistare, in proprio, le sterilizzatrici nuove da utilizzare come “beni strumentali”.
La nuova attività sarà esercitata, secondo le esigenze dell’utente finale, tramite:
- un hub di sterilizzazione presso l’attuale sede legale e operativa della società
- ulteriori hub di sterilizzazione presso nuove unità locali dell’istante in aree geografiche nazionali strategiche per l’acquisizione o l’ampliamento delle quote di mercato
- uno o più hub presso spazi propri degli utenti finali o dei distributori (presenti sul territorio nazionale).
Nei primi due casi è la società stessa a svolgere l’attività di sterilizzazione presso locali propri (locati) e con personale alle sue dipendenze.
La terza ipotesi prevede la stipula di appositi contratti di comodato d’uso gratuito (con oggetto le sterilizzatrici) fra l’istante e gli utenti finali o i distributori, e la sterilizzazione sarà effettuata direttamente dal personale dei clienti.
La ditta riceverà, a prescindere dalla modalità scelta, un corrispettivo commisurato al numero di cicli di sterilizzazione richiesti, indipendentemente dalla collocazione delle sterilizzatrici.
La contribuente ha già accertato presso il Mise che le sterilizzatrici commercializzate sono provviste dei requisiti tecnici necessari per beneficiare del bonus e chiede se, in tutti e tre i casi descritti, potrà accedere al credito d’imposta Industria 4.0.
Il documento di prassi ripercorre le linee fondamentali dell’agevolazione richiesta, introdotta dalla legge di bilancio 2020 – articolo 1, commi 184-197 – per gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. La misura ha in pratica sostituito, nell’ambito della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, i regimi di vantaggi del “super ammortamento” e “iper ammortamento”.
I beni agevolabili, individuati dai commi 187, 188 e 189 della norma, sono di diversa natura, possono essere materiali o immateriali, e diversa è la misura dell’agevolazione applicabile. Il beneficio spetta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto), hanno effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24:
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti previsti dal comma 188
- dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per gli investimenti dei commi 189 e 190 ossia per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017.
I chiarimenti richiesti dall’istante riguardano il credito d’imposta per l’acquisto dei beni materiali strumentali nuovi relativi al comma 189 (“investimenti 4.0” in sterilizzatrici) utilizzati direttamente presso la propria sede o in sede secondarie, o utilizzati da terzi tramite comodato.
L’Agenzia delle entrate, constatate le analogie e la ratio con i regimi del super e iper ammortamento, ritiene che i chiarimenti forniti per questi, con la circolare n. 4/2017, in merito ai requisiti di “novità” e “strumentalità” degli strumenti acquistati, siano applicabili anche per il credito d’imposta Industria 4.0 introdotto dalla legge di bilancio 2020.
Ciò premesso, non ha dubbi sulla strumentalità delle sterilizzatrici e, quindi, sulla possibilità di accedere al bonus per la fornitura di servizi ai clienti forniti direttamente dall’istante presso proprie strutture produttive dislocate sul territorio nazionale, ossia gli hub istituiti presso la propria sede o presso nuove unità locali allestite dalla ditta stessa.
Per quanto riguarda le sterilizzatrici concesse in comodato a terzi tornano ancora una volta utili, visti gli accostamenti tra le misure sotto osservazione, le precisazioni della circolare n. 4/2017. Il documento di prassi ha specificato che nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante può beneficiare della maggiorazione dell’ammortamento a condizione che i beni in questione siano “strumentali” e “inerenti” alla propria attività.
La circolare ha precisato, in particolare, che, in caso di comodato, anche se il bene non è utilizzato nel luogo operativo dell’impresa o direttamente da questa, può risultare parte integrante del complesso di beni organizzati ai fini del raggiungimento delle finalità dell’azienda se favorisce il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante ossia la produzione di ricavi (risoluzione n. 196/2008).
Le attrezzature, quindi, dovranno essere utilizzate da chi le riceve per un’attività funzionale all’esigenza di produzione di chi le ha concesse in comodato e le utilità dovranno, in ogni caso, essere cedute anche alla ditta proprietaria/comodante.
In definitiva, nell’ipotesi prospettata del comodato, l’istante potrà usufruire del bonus se dimostra di trarre delle utilità (nel senso indicato dalla risoluzione n. 196/2008) dalla stipula di un contratto a titolo gratuito come quello in questione. In tal caso potrà accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
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