Normativa e prassi

8 Ottobre 2021

Sì al “Sismabonus acquisti”: il titolo di conformità non scade

A differenza di quanto previsto per l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, che ai fini del “Sismabonus acquisti” (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013) può essere presentata entro la data di stipula del rogito, per l’attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto asseverato, non è fissata alcuna scadenza in merito al deposito. L’unico obbligo, la presentazione al Suap (sportello unico delle Attività produttive).

Con la risposta n. 688 dell’8 ottobre 2021, in particolare, l’Agenzia rileva che, riguardo alla redazione e presentazione dell’asseverazione (articolo 3, comma 2, Dm n. 58/2017), posteriormente al rilascio del permesso a costruire da parte del Comune, con la risoluzione n. 38/2020 ha chiarito che la detrazione in argomento spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Nell’occasione, l’amministrazione ha, comunque, precisato che la stessa asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

In relazione, invece, ai termini di presentazione dell’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto, l’articolo 3, comma 4 e 5, del richiamato Dm delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che “Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista” e che “l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013”.

Pertanto, considerato che l’immobile è stato acquistato dall’istante a maggio 2020 da un’impresa di costruzioni che aveva già depositato al Suap l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, il contribuente può accedere all’agevolazione “Sismabonus acquisti”, nonostante abbia presentato l’attestazione di conformità dei lavori al progetto asseverato a stipula avvenuta.

Sì al “Sismabonus acquisti”: il titolo di conformità non scade

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