Normativa e prassi

1 Ottobre 2021

Diritto al “risparmio d’imposta” anche se manca dal 770 del fondo

Il risparmio d’imposta maturato dal fondo di investimento mobiliare prima del 1° luglio 2011 e, quindi, dell’entrata in vigore della nuova disciplina di tassazione degli Oicvm, può essere utilizzato anche se non è stato riportato nel 770/Ordinario 2012 e nei modelli degli anni successivi, ma sia stato correttamente esposto nel modello Unico/2012, a patto che risulti anche dai rendiconti periodici. Per rappresentare correttamente il mancato utilizzo del risparmio d’imposta in relazione agli anni pregressi il contribuente deve comunque presentare le dichiarazioni integrative al modello 770 con riferimento alle annualità ancora integrabili.

Con la risposta n. 648 del 1° ottobre 2021 l’Agenzia delle entrate risolve il quesito di una Società di gestione del risparmio (Sgr), che amministrava, nel 2011 due fondi che, nello stesso anno, avevano maturato dei risultati negativi di gestione dando luogo a “risparmi d’imposta” (nella misura del 12,5%).
L’istante ha esposto i risparmi in questione nel quadro RH del modello Unico SC/2012, relativo all’anno d’imposta 2011, ma non nel modello 770 Ordinario/2012 e in quelli relativi alle annualità successive.
Le somme non sono state ancora utilizzate ma la società intende avvalersene per le future distribuzioni dei proventi da parte dei fondi.
In particolare la Sgr fa presente che nel periodo 2017-2019 sono state assegnate soltanto quote capitale mentre nel 2020 sono state distribuiti proventi sottoposti a relative ritenute alla fonte.
Detto ciò, la società chiede se i risparmi d’imposta su richiamati possano essere utilizzati anche se non sono stati indicati nei modelli 770 relativi al 2011 e ai periodi d’imposta successivi.

L’Agenzia delle entrate ricorda che il Dl n. 225/2010 (articolo 2, commi da 62 a 84), ha modificato il regime fiscale dei redditi degli organismi di investimento collettivo (Oicvm) con sede in Italia, e i fondi lussemburghesi “storici”, per equipararlo a quello degli Oicvm esteri, in conformità alla direttiva n. 2009/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
Per effetto della nuova disciplina, in luogo dell’imponibilità nei confronti dell’organismo di investimento dei redditi “maturati”, dal 1° luglio 2011, rilevano fiscalmente, nei confronti dei percettori, i proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi e riscossi in sede di distribuzione periodica, ovvero attraverso il riscatto, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.

La nuova normativa ha stabilito che, dal 1° luglio 2011, gli eventuali risultati negativi di gestione accumulati fino al 30 giugno 2011 dagli Oicvm italiani e dai fondi lussemburghesi storici durante la vigenza del precedente regime di imposizione, residuali dopo la compensazione, possono essere utilizzati dagli enti che gestiscono o amministrano i risparmi, in compensazione dei redditi soggetti a ritenute alla fonte senza limiti di importo. Nello specifico “Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare” (articolo 2, comma 71, Dl n. 225/2010).

La circolare n. 33/2011 ha fornito chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina in relazione al periodo transitorio e ha, tra l’altro, precisato che per utilizzare i risultati negativi a compensazione di quelli positivi maturati negli anni successivi dallo stesso o da altro Oicvm, le società di gestione devono procedere alla loro valorizzazione nei rendiconti degli Oicvm, iscrivendo nella voce dell’attivo, relativa agli altri crediti, l’importo del “risparmio d’imposta” a essi ricollegabile.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, inoltre, le istruzioni alla compilazione dei modelli relativi al periodo d’imposta 2011, prevedevano l’indicazione del “risparmio d’imposta” rispettivamente nel quadro RH del Modello Unico/2012 e nel quadro SX del 770/Ordinario2012.
La circolare n. 4/2013 confermava quest’ultimo adempimento precisando che le compensazioni in questione non dovevano essere esposte nel modello F24, ma nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari e, quindi, nel modello 770/Ordinario, senza limiti di importo.

Tuttavia, osserva l’Agenzia, né la norma istitutiva del “risparmio d’imposta” (comma 71, articolo 2, Dl n. 225/2010) né le successive modifiche (articolo 6, comma 1, lettera a), Dlgs n. 47/2012 e articolo 14, comma 3, Dlgs n. 44/2014) ne hanno previsto la decadenza in caso di mancato riporto nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari.

Ciò non toglie che il valore doveva essere esposto nella voce dell’attivo, relativa agli altri crediti, dei rendiconti di gestione dei fondi di ciascun periodo e risultare nel quadro RH del modello Unico/2012 come correttamente eseguito dall’istante.
L’indicazione del “risparmio di imposta” nel 770, invece, spiega l’Agenzia, in definitiva è necessaria ai fini della sua utilizzazione in compensazione nei relativi periodi d’imposta, eventualità non presente nel caso dell’interpello.

L’Agenzia ritiene, quindi, che l’istante, possa utilizzare il risparmio d’imposta anche se non riportato nel 770 relativo al 2011 e nei successivi, purché correttamente indicato, per ciascun fondo, nei righi RH1 e RH2, campo 20, di Unico SC/2012 e sempreché risulti anche dai rendiconti periodici.
Per regolarizzare il mancato utilizzo del valore relativo agli anni pregressi, l’Agenzia ritiene che comunque la società debba presentare le dichiarazioni integrative al modello 770 con riferimento alle annualità ancora integrabili. È inoltre dovuta la sanzione prevista per la violazione con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Diritto al “risparmio d’imposta” anche se manca dal 770 del fondo

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