1 Ottobre 2021
Colliri e unguenti con Iva al 10%, come emendare le fatture “gonfiate”
Il Bilancio 2019 ha traghettato alcuni dispositivi medici tra quelli a Iva ridotta e l’Agenzia delle dogane ha sentenziato che i colliri e gli unguenti destinati al trattamento e alla cura di patologie oftalmiche possono essere ricompresi alla sottovoce NC 3004 9000, ne consegue che a tali prodotti si applica l’Iva al 10% e, per le cessioni erroneamente fatturate con aliquota ordinaria, viene in soccorso la nota di variazione in diminuzione, da emettere entro un anno dall’effettuazione di ciascuna operazione.
Con la risposta n. 646 del 1° ottobre 2021, riguardo ai beni che beneficiano dell’Iva ridotta, così come descritti nel n. 114) della Tabella A, parte III, del decreto Iva, l’Agenzia delle entrate, condividendo le supposizioni della società istante, la quale commercializza otto prodotti consistenti in colliri e unguenti a uso oftalmico, ricorda che l’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2019, in definitiva, ha voluto “risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura combinata 507 del 10 dicembre 2019”. Si tratta di “prodotti farmaceutici” e, in particolare, di “medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto” (circolare n. 8/2019).
Considerato che, per l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, gli otto prodotti commercializzati dall’istante presentano tutti queste caratteristiche e che, per tale motivo, possono essere in toto classificati tra le altre preparazioni medicinali della voce 3004, l’amministrazione può senza indugi confermare l’applicabilità dell’Iva ridotta alle loro cessioni.
Poi aggiunge, rispondendo agli altri quesiti posti, relativi alle modalità di correzione delle fatture emesse erroneamente senza tener conto dell’agevolazione, che la società potrà rimediare emettendo note di variazione in diminuzione, al più tardi, entro un anno dall’effettuazione di ciascuna cessione. In questo caso, infatti, si configura un’ipotesi di inesattezza della fatturazione (articolo 26, comma 3, Dpr n. 633/1972).
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