Normativa e prassi

30 Settembre 2021

Scambi Italia-San Marino con Sdi attraverso il “nodo” identificativo

L’ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della piccola Repubblica e riceve le e-fatture degli operatori italiani esclusivamente tramite il nodo attestato al Sistema di interscambio. È questa una delle novità contenute nel provvedimento del 29 settembre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, che ha modificato il precedente del 5 agosto (vedi articolo “E-fatture tra San Marino e Italia, pronte le regole tecniche per partire”).

In argomento sono le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, e residenti sanmarinesi. Il nuovo sistema di documentazione telematica degli scambi prende il via da domani, 1° ottobre, e prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, durante il quale è possibile emettere e ricevere le fatture anche in formato cartaceo. Dal 1° luglio 2022 potranno essere emesse e accettate soltanto e-fatture.
Le modifiche al precedente provvedimento derivano dall’individuazione del codice destinatario alfanumerico di accreditamento come nodo attestato al Sistema di interscambio dell’ufficio tributario di San Marino. Inoltre, viene prevista la valutazione d’impatto della protezione dati (Dpia) effettuata su alcune fasi del processo e al fine di chiarire le attività svolte dagli uffici coinvolti.

Di seguito le principali novità e precisazioni del documento odierno:

  • l’ufficio tributario di San Marino, incaricato di trasmette e ricevere i documenti fiscali elettronici riguardanti gli scambi tra gli operatori dei due Paesi, è accreditato come nodo attestato al Sistema di interscambio con il codice destinatario alfanumerico associato 2R4GTO8 (vedi articolo “E-fatture dirette a San Marino: predisposto il codice di ricezione”)
  • in caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta, il cessionario italiano soggetto passivo Iva visualizza la fattura elettronica nel portale “Fatture e Corrispettivi” e può procede al versamento del tributo secondo le modalità dell’articolo 17, comma 2, del decreto Iva
  • I dati acquisiti, trattati e memorizzati dall’Agenzia nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per poter condurre le lavorazioni e per le attività di assistenza e di analisi del rischio e controllo delle Entrate e della Guardia di Finanza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti
  • riguardo il trattamento dei dati personali, la procedura garantisce la protezione e la riservatezza delle informazioni ricevute dal sistema secondo il Regolamento di riferimento, e semplifica, rispetto alla versione del 5 agosto, le indicazioni sulle modalità di trasmissione delle fatture stabilendo che saranno le stesse definite con il provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni (vedi articolo “Carburanti per autotrazione: e-fattura dal prossimo 1° luglio”). Inoltre l’Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole l’operatore italiano, cessionario o cedente, mette a disposizione dello stesso il servizio di consultazione
  • la valutazione d’impatto sul trattamento dei dati derivanti del sistema sarà eseguita anche per i controlli effettuati dalla direzione provinciale di Pesaro-Urbino sulle fatture inviate dall’ufficio tributario di San Marino oltreché per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
Scambi Italia-San Marino con Sdi attraverso il “nodo” identificativo

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