28 Settembre 2021
Bonus pubblicità, comunicazioni al via dal prossimo 1° ottobre
Al passo con i nuovi termini di presentazione e con l’aggiornamento delle istruzioni di compilazione della comunicazione è tutto pronto per prenotare il bonus pubblicità 2021. Il modello potrà essere trasmesso al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 ottobre 2021 e non più, come stabilito inizialmente, dal 1° al 30 settembre (vedi articolo “Bonus pubblicità 2021: prenotazioni dal 1° ottobre”).
Le comunicazioni trasmesse nei termini ordinari, e cioè tra il 1° e il 31 marzo 2021, sono considerate valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri fissati per il 2021. A ottobre è comunque possibile presentare un nuovo modello in sostituzione di quello inviato a marzo.
Le nuove date per la prenotazione del tax credit 2021 derivano dall’estensione della deroga alle regole “ordinarie” di accesso all’agevolazione prevista, in principio, soltanto per il 2020, anche al 2021 e 2022. L’ampliamento del periodo a “regime speciale”, stabilito dall’articolo 67, comma 10, decreto “Sostegni-bis”, ha richiesto l’adeguamento della piattaforma telematica che gestisce le domande e il conseguente slittamento dei termini di presentazione della comunicazione.
Il credito d’imposta è stato introdotto dal 2018 per favorire l’incremento degli investimenti in pubblicità effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis Dl n. 50/2017). La disciplina ordinaria, al netto delle misure straordinarie adottate a causa della pandemia, stabilisce che per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti superi almeno dell’1% l’importo speso con lo stesso scopo e utilizzando gli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Il bonus è pari al 75% del valore incrementale ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
L’emergenza Covid-19, come anticipato, ha reso più flessibili le modalità per beneficiare dell’agevolazione. Soltanto per gli anni 2020-2022 il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, a prescindere dall’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Di conseguenza, come precisano le istruzioni aggiornate al modello di comunicazione, non occorre compilare le colonne “3” e “7” relative agli investimenti effettuati nell’anno precedente, rispettivamente, su stampa e su radio-TV.
Eccezionalmente, sempre nello stesso triennio, il bonus è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (vedi articolo “Nuovi contributi e benefici fiscali nel Dl “Sostegni bis”, già in vigore”).
Riguardo alle altre date da mettere in agenda ricordiamo che chi ha prenotato il tax credit 2021 dovrà inviare, tra il 1° e il 31 gennaio 2022, utilizzando lo stesso modello compilato per la comunicazione, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
L’importo delle colonne “2” e “6” non potrà risultare superiore a quello di previsione indicato negli stessi spazi della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
La procedura si chiude, per gli aspiranti beneficiari, con la pubblicazione sul sito del dipartimento dell’Informazione ed Editoria dell’elenco degli ammessi all’agevolazione.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi. Il codice di tributo da indicare nel modello di pagamento è “6900”, istituito con la risoluzione n. 47/2019 (vedi articolo “Credito d’imposta pubblicità, il codice tributo per l’utilizzo”).
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