22 Settembre 2021
Flusso telematico delle delibere, dal Df chiarimenti sul timing
Con la risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021, il dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in tema di decorrenza dell’obbligo di utilizzare il formato elettronico individuato dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021, ai fini della trasmissione telematica al ministero dell’Economia e delle Finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane (vedi articolo “Invio telematico delle delibere, in un decreto le specifiche tecniche”). In particolare, viene precisato che l’obbligo di inviare le delibere e i regolamenti nel formato elettronico scatta dall’anno d’imposta 2022, ossia per gli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi e nessun ulteriore onere grava per coloro che hanno trasmesso documenti afferenti il 2021 o devono ancora provvedere all’adempimento.
Il dipartimento, innanzitutto, ricorda che l’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli atti in questione nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Mef, sul sito internet (articolo 13, comma 15, del Dl n. 201/2011). La pubblicazione costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, come previsto dall’articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto “Crescita”, che fissa le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico, in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti tributari. Tale circostanza consente a contribuenti e intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all’autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d’imposta. Riguardo, invece, ai tributi delle province e delle città metropolitane, la pubblicazione sul sito internet del Df costituisce condizione di efficacia delle delibere in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (imposta Rc auto), ma per i rimanenti prelievi svolge una finalità meramente informativa (vedi articolo “Province e città metropolitane, attiva la procedura di invio delle delibere”).
Proprio nell’ottica di garantire a contribuenti e intermediari una migliore fruibilità degli atti e di assicurare, al tempo stesso, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici, il decreto ha approvato le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare per la trasmissione telematica.
Delineato il perimetro normativo e operativo, la risoluzione n.7/DF precisa che, considerato che al momento dell’entrata in vigore del decreto l’attività di trasmissione degli atti relativi all’anno d’imposta 2021 era già ampiamente avviata, l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico così definito dal provvedimento entra in vigore a decorrere dall’anno d’imposta 2022, ossia in relazione agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Pertanto, continuano dalle Finanze, nessun ulteriore onere grava sui comuni, le province e le città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti il 2021, né, uniformemente, sono tenuti al rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico gli enti che devono ancora provvedere all’adempimento.
Inoltre, il dipartimento ritiene che, una volta operativo il sistema di controlli informatici delineato dal decreto, dall’anno d’imposta 2022, il mancato rispetto di dette specifiche tecniche non costituirà per il ministero un ostacolo alla pubblicazione della delibera o del regolamento sul sito internet e alla conseguente acquisizione di efficacia dell’atto. Questo con lo scopo di assicurare un graduale passaggio all’obbligo del formato elettronico e consentire agli enti locali di adeguare le proprie procedure informatiche.
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