Normativa e prassi

16 Settembre 2021

Contributo “Sostegni” escluso, se le fatture sono partite di giro

Con la risposta n. 601 del 16 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, se una società si limita a operare il ribaltamento dei costi alla società di leasing, la stessa non può fruire del contributo previsto dal decreto “Sostegni”, analogamente a quanto previsto per i consorzi, che operano con il medesimo schema.

Una Srl stipulava, nel 2019, un contratto di leasing relativamente a un fabbricato commerciale da utilizzare come bene strumentale, che, all’epoca, era da costruire e oggi è in corso di costruzione. Questo lo schema contrattuale previsto: la Spa concedente finanzia l’intera operazione, dall’acquisto del terreno alla sua completa edificazione, ma la realizzazione del fabbricato avviene su indicazione e responsabilità della srl utilizzatrice. Il contratto di leasing qualifica quest’ultima società come committente dei contratti di appalto a costruire, le imprese scelte dalla Srl per la realizzazione delle opere come appaltatrici e la concedente come finanziatore delle opere.
Le società costruttrici fatturano gli stati di avanzamento lavori all’utilizzatrice, la quale rifattura gli stessi importi alla concedente, che paga direttamente i fornitori.

“Partite di giro”
Le fatture che la società istante riceve in relazione alla costruzione dell’immobile, così come quelle (di pari importo) che emette nei confronti della società di leasing, costituiscono “partite di giro”: le fatture passive non rappresentano costi o spese, così come le fatture attive non rappresentano ricavi, e vengono, perciò, contabilizzate rispettivamente come debiti e crediti che si compensano totalmente. Con riguardo all’esercizio 2019, per l’operazione di leasing, la Srl istante ha ricevuto fatture passive e rifatturato alla società di leasing un certo importo più Iva.
Tra le fatture del 2019 vi sono anche quelle riepilogative degli oneri sostenuti per il terreno edificabile prima della stipula del contratto di leasing, rifatturate alla società di leasing dopo la stipula del contratto stesso.
Con riguardo all’esercizio 2020, l’istante ha, invece, ricevuto fatture passive e rifatturato alla società di leasing un diverso importo più Iva.
Considerato che l’articolo 1 del decreto “Sostegni” prevede, per le imprese colpite dall’emergenza sanitaria, un contributo a fondo perduto condizionato alla riduzione del 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello del 2019, la Srl chiede se, nel calcolo del fatturato medio mensile, debbano o meno essere considerate le fatture di riaddebito emesse nei confronti della società di leasing.
L’istante, in proposito, ritiene corretto escludere dal calcolo del fatturato le fatture emesse alla società di leasing sia nel 2019 che nel 2020, in quanto esse rappresentano mere “partite di giro” e non ricavi o entrate per la società istante.

Il parere dell’Agenzia
L’articolo 1, comma 1 del Dl n. 41/2021 (decreto “Sostegni”), ricorda l’Agenzia, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dalla norma.
L’agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti indennizzi, erogati direttamente dall’Agenzia e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica.
In particolare, sottolinea l’Agenzia, con la recente circolare n. 5/2021, l’Amministrazione finanziaria ha precisato, in sintesi, che, per le modalità di fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, restano applicabili i chiarimenti già forniti con le circolari n. 15/ e n. 22 del 2020.

Pertanto, conclude l’Agenzia, – in relazione all’attività immobiliare descritta in istanza, analogamente a quanto chiarito per i consorzi con la circolare n. 22/2020  (paragrafo 2.6), tenuto conto che la società istante si limita a operare il ribaltamento dei costi alla società di leasing, la stessa non può fruire del contributo previsto dal decreto “Sostegni”.

Contributo “Sostegni” escluso, se le fatture sono partite di giro

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto