15 Settembre 2021
Niente Iva per il green pass emesso dal medico di famiglia
Sono esenti da Iva le certificazioni di avvenuta guarigione da Covid-19 rilasciate dai medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio. Si tratta di prestazioni il cui scopo principale è tutelare la salute dell’interessato o della collettività come richiesto dalla disposizione agevolativa e dalla disciplina europea che l’ha ispirata.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 591 del 15 settembre 2021 a un contribuente che chiede se l’esenzione prevista dall’articolo 10 (comma 1, n. 18) del decreto Iva è applicabile anche al green pass che attesta la guarigione, necessario, tra l’altro, per accedere alle strutture residenziali territoriali (ordinanza del ministero della Salute dell’8 maggio 2021).
L’amministrazione finanziaria, condividendo il ragionamento dell’istante, ritiene che le certificazioni di guarigione dall’infezione da Sars-Cov-2 del medico di famiglia possano beneficiare dell’agevolazione.
Il documento di prassi, dopo aver riportato il dettato normativo dell’esenzione in esame, connessa alle prestazioni sanitarie rese dai medici di base nell’esercizio della loro attività istituzionale e convenzionale, ricorda che per usufruire del regime devono sussistere congiuntamente sia il requisito oggettivo (prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona) che soggettivo (prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo le disposizioni dello Stato).
Il trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 10 del decreto Iva adegua l’ordinamento nazionale al diritto europeo e, in particolare, all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Ue n. 2006/112/Ce (sesta direttiva Iva) secondo cui “gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: “[…] c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”.
Sull’argomento, la Corte di giustizia europea ha definito, nell’ambito di alcune sentenze, specifici criteri di esclusione dal beneficio, che l’Agenzia delle entrate ha commentato con la circolare n. 4/2005.
Per i giudici Ue il requisito oggettivo secondo cui sono esenti le prestazioni mediche con scopo terapeutico non va interpreto in modo restrittivo. Le cure e le profilassi non devono essere dirette necessariamente a persone malate, per essere agevolabili è sufficiente che siano conformi all’obiettivo di ridurre il costo delle spese sanitarie come dispongono le esenzioni previste dall’articolo 13, n. 1, lettere b) e c) della sesta direttiva (cause C-307/2001 del 20 novembre 2013 punto 58, C-212/2001 del 20 novembre 2003 punto 40).
Ciò vale anche per i certificati medici. Sono esenti se emessi per tutelare, riabilitare il paziente o prevenire malattie e non se forniscono un parere a seguito del quale sarà adottata una decisione che produce effetti giuridici.
In linea con le decisioni della Cgue la circolare n. 4/2005 ha chiarito che l’esenzione Iva è circoscritta “alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia (cd. “Criterio dello scopo principale della prestazione”)”.
In sintesi, sia la giurisprudenza unionale che la prassi interna sono concordi nel ritenere l’agevolazione applicabile alle certificazioni mediche il cui scopo principale è salvaguardare, anche in via preventiva, sia la salute del singolo che della collettività.
Il green pass oggetto dell’interpello è stato introdotto nell’ambito delle misure adottate per contenere la diffusione del Coronavirus. In particolare, in base all’articolo 9, comma 1, lettera a), del Dl n. 52/2021 sono definite certificazioni verdi Covid-19 “le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”.
Si tratta, dunque, di attestazioni comprovanti la vaccinazione, la guarigione o la non positività rispetto al virus. Sono valide per sei mesi, sono richieste dall’interessato e possono essere rilasciate dalla struttura di ricovero del paziente, dai medici di base e dai pediatri di libera scelta.
Alla luce del quadro normativo e di prassi, l’Agenzia, tornando al quesito del contribuente, precisa che le certificazioni di avvenuta guarigione dal Covid-19 emesse dal medico di base rientrano nel contesto agevolabile previsto dalla misura, perché qualificabili come prestazioni sanitarie di tutela della salute del cittadino o della collettività, condizione necessaria ai fini dell’esenzione.
“Lo scopo principale di questi certificati va ravvisato, infatti,” conclude il documento di prassi “nella tutela preventiva della salute dei cittadini in considerazione della situazione epidemiologica in atto e della sua evoluzione”.
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