Normativa e prassi

25 Agosto 2021

Premi gare ippiche: l’Iva in alcuni casi non scappa

Con la risposta n. 550 del 25 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, se ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 44 legge n. 342/2000, anche i premi relativi alle corse di cavalli, corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 315/1942, sono soggetti a Iva. Diversamente, in assenza dei requisiti indicati dalla norma, i soggetti che percepiscono un premio per effetto di un determinato risultato non dovranno assoggettare tale importo a Iva. Questo perché il premio in una competizione ippica è subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea. L’alea esclude l’esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio, quindi, il premio non può essere qualificato come corrispettivo.

L’istante della vicenda è un ente che svolge, tra i propri compiti istituzionali – già appartenenti a una soppressa agenzia cui l’ente stesso è subentrato – l’organizzazione delle corse dei cavalli e la determinazione degli stanziamenti relativi ai premi. L’articolo 44 della legge n. 342/2000 ha introdotto l’applicazione dell’Iva sui premi relativi alle corse di cavalli per i soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate e iscritti in apposito elenco. Detto ciò, l’istante chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’Iva ai premi vinti in competizioni ippiche: in particolare, chiede di stabilire se la partecipazione a una competizione ippica può essere configurata come una prestazione di servizi e l’eventuale premio, quindi, qualificato come “corrispettivo” (articolo 3, comma 1 del Dpr n. 633/1972) o come una mera cessione di denaro, non assoggettabile a imposta (articolo 2, comma 3, lett. a) del Dpr n. 633/1972).

La versione dell’ente
Secondo l’ente, i premi vinti in una competizione ippica sono fuori campo Iva, in quanto nelle competizioni sportive, essendovi incertezza di vincere, manca un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. Pertanto, l’istante ritiene che i premi assegnati ai cavalli, che ottengono un certo piazzamento nelle gare ippiche, non devono essere soggetti a Iva, dal momento che non costituiscono il corrispettivo della partecipazione alle corse. Diversamente, il requisito oggettivo dell’Iva sussiste nel caso in cui al proprietario è corrisposta una retribuzione che prescinde dal risultato della gara.
La posizione dell’ente trova conforto, secondo l’istante, sia nella prassi ministeriale di riferimento (cfr. risoluzione n. 551537 del 23/12/1991 del ministero delle Finanze), che nella giurisprudenza europea, che, in materia di fiscalità relativa alle competizioni sportive equestri, esclude dall’applicazione del tributo comunitario i premi ottenuti dai soggetti passivi Iva, rilevando come le competizioni possono comportare la prestazione di svariati servizi distinti, ma strettamente connessi.
In sintesi, i premi assegnati ai cavalli, che ottengono un certo piazzamento nelle gare ippiche, non devono essere soggetti all’Iva, dal momento che non costituiscono il corrispettivo della partecipazione alle corse (cfr. anche Cassazione n. 5721/2018).

La posizione dell’Agenzia
L’Agenzia premette che l’articolo 44 della legge n. 342/2000 stabilisce che “i soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa Unire, che controlla l’esistenza e il permanere dei requisiti per l’iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l’Iva nell’anno seguente si applica con l’aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 legge n. 315/1942 e successive modificazioni“.
Sul punto, la stessa prassi (circolare n. 207/2000) ha chiarito che l’articolo 44 citato contiene disposizioni relative alla configurazione del presupposto soggettivo d’imposta, ai fini dell’Iva, in relazione all’attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzate dall’Unire.
A tale fine, è richiesto un parametro di ordine quantitativo, costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli e il requisito dell’abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unire.
Tali presupposti – continua la prassi – “devono risultare da un apposito elenco, istituito presso l’Unire, che consente all’ente di svolgere compiti di verifica e di controllo. I soggetti che entro il mese di dicembre sono iscritti in tale elenco acquistano, ai fini Iva, la soggettività passiva d’imposta. Sulla base di tale presupposto la norma dispone che detti soggetti applicano il tributo anche sui premi al traguardo che percepiscono ai sensi dell’articolo 3 legge n. 315/1942 e successive modificazioni … Si ritiene opportuno precisare che le scuderie di cavalli non iscritte nell’elenco istituito presso l’Unire, che istituzionalmente percepiscono i suddetti premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo”.

Premi soggetti a Iva
Pertanto, l’Agenzia ritiene che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla disposizione di cui al citato articolo 44, anche i premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 315/1942, e successive modificazioni sono soggetti ad Iva.
Diversamente, in assenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione, i soggetti che percepiscono un premio per effetto di un determinato risultato al termine della corsa ippica non dovranno assoggettare tale importo alla disciplina Iva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del decreto Iva.
Quanto precede è conferente con la giurisprudenza della Corte di giustizia, citata peraltro dallo stesso istante, secondo cui “l’ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea. Orbene, tale alea esclude, … l’esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio“. Pertanto “il premio eventualmente vinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può essere qualificato come un corrispettivo effettivo della messa a disposizione del cavallo da parte del suo proprietario all’organizzatore di una gara ippica” (cfr. sentenza del 10/11/2016, resa nella causa C-432/15).

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