Attualità

13 Agosto 2021

Imu, soltanto requisiti oggettivi per l’edificio agricolo strumentale

Abitazione principale e non, fabbricati rurali, terreni agricoli, applicazione e limiti delle maggiorazioni, aliquote ridotte, sono questi alcuni degli argomenti oggetto dei Rilievi pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze, nella sezione Fiscalità regionale e locale, riguardanti gli atti adottati dai Comuni in materia di Imu alla luce delle nuove disposizioni riguardanti l’applicazione dell’imposta municipale propria previste dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
Il documento rappresenta la raccolta delle ipotesi più diffuse presenti negli atti adottati dagli enti locali in esito alla riforma dell’Imu, analizzate rispetto ai confini fissati dalla normativa statale. Il fine è diminuire le potenziali occasioni di contenzioso con i cittadini e favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità presenti nei regolamenti e nelle delibere già in vigore.
L’elaborato mette in primo piano, per ogni disposizione da rettificare, la formulazione non coerente con la normativa, e a seguire il relativo rilievo su cui basare l’adeguamento alla disciplina statale.

Un nutrito pacchetto di rilievi si concentra sull’errata applicazione delle aliquote di imponibilità dei fabbricati rurali a uso strumentale deliberate dagli enti locali. Si tratta di immobili esentati dall’imposta dal 2014 (articolo 1, comma 708, legge n. 147/2013) e rientrati tra i beni soggetti a Imu dal 2020 (legge di bilancio 2020). L’aliquota base per i fabbricati in questione, secondo la normativa statale attualmente in vigore, è pari allo 0,1%, che il comune può diminuire sino all’azzeramento ma non aumentare.

Il Dipartimento contesta e invita a rivedere, in particolare, la definizione secondo cui “Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati classificati in Cat. D/10 o con annotazione di ruralità, utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un reddito da lavoro” (2.2 Fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce, rilievo g).

Il Df rileva la contraddittorietà tra la necessaria esistenza, prevista dal regolamento comunale sotto osservazione, nei riguardi del “possessore/conduttore dell’immobile”, di un “reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola” e dei requisiti di imprenditore agricolo professionale previsti dall’articolo 1 del Dlgs n. 99/2004 e sue modificazioni, e quanto previsto dall’articolo 1, comma 750, della legge di bilancio 2020 che ha riformato il tributo.
La norma, ai fini dell’individuazione dell’uso strumentale dei fabbricati rurali, rinvia unicamente al disposto del comma 3-bis dell’articolo 9 del Dl n. 557/1993 in materia di ruralità ai fini fiscali ed è a questo che bisogna fare riferimento per circoscrivere il campo di applicazione dell’agevolazione Imu in esame. La condizione di ruralità è attestata dalla categoria D/10 dell’immobile o da apposita annotazione. In entrambi i casi, i requisiti previsti dall’articolo 3-bis menzionato sono di carattere oggettivo e riguardano la destinazione dello stabile secondo le previsioni dell’articolo 2135 del codice civile in relazione all’attività agricola svolta (protezione piante o animali, custodia delle macchine agricole, uffici dell’azienda, eccetera). Viceversa, non è richiesto alcun requisito soggettivo connesso alla persona, soggetto passivo o utilizzatore, come il possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

La conferma della irrilevanza del presupposto soggettivo in base all’articolo 3-bis, è stato confermato anche dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 369/2019. Il documento di prassi faceva precisa distinzione tra i requisiti necessari per l’acquisizione della condizione di “ruralità” in caso di fabbricati strumentali e di abitazioni. Soltanto per queste ultime, infatti, la disciplina richiede il ricorrere di alcune situazioni soggettive (comma 3, articolo 9, Dl n. 557/1993). In particolare l’Agenzia, a proposito degli edifici strumentali, specificava che “con riferimento alle costruzioni agricole, non deve ritenersi rilevante e necessaria la sussistenza di una superficie posseduta maggiore di 10.000 mq (in relazione al terreno cui il fabbricato è asservito), né di un reddito derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo che sia maggiore del 50 per cento del suo reddito complessivo”. Mentre richiamava l’elenco delle attività agricole previste dall’articolo 2135 cc per riscontrare la strumentalità del fabbricato.

Accertato, quindi, che ai fini dell’agevolazione Imu in esame (articolo 1, comma 750, legge n. 160/2019) vanno rispettati unicamente i paletti “oggettivi” fissati dall’articolo 3-bis, mentre non sono previste limitazioni dipendenti dalla qualifica e dall’attività del beneficiario, i comuni che nell’ambito della definizione di fabbricati rurali a uso strumentale hanno posto ulteriori condizioni rispetto a quella del classamento nella categoria D/10 o dell’annotazione del requisito di ruralità, dovranno rivedere i regolamenti approvati, perché, ricordano i tecnici del Dipartimento, gli enti locali “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi” (articolo 52, comma 1, Dlgs n. 446/1997).

Imu, soltanto requisiti oggettivi per l’edificio agricolo strumentale

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Giugno 2026

Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio

Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.

Normativa e prassi 9 Giugno 2026

Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit

Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.

Normativa e prassi 8 Giugno 2026

Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta

L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.

Normativa e prassi 8 Giugno 2026

Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef

Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.

torna all'inizio del contenuto