29 Luglio 2021
Integratori alimentari liquidi: Iva al 10% se destinati alla salute
Le cessioni di integratori alimentari che si presentano in forma liquida e sono utilizzati per mantenere l’organismo in buona salute possono fruire dell’Iva ridotta, nella misura del 10%, non essendo i beni riconducibili alla categoria degli “sciroppi di qualsiasi natura” che è esclusa dall’applicazione dell’aliquota agevolata. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.50 del 29 luglio 2021, sulla base del parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, intervenuta sulla corretta classificazione del prodotto commercializzato sotto forma di sciroppo, fluido o soluzione.
La precisazione delle Entrate si è resa necessaria a seguito di numerose istanze che chiedevano di individuare con certezza, in base alla nomenclatura combinata, le preparazioni alimentari che avendo la forma liquida sono senz’altro escluse dall’aliquota Iva agevolata al 10% ai sensi del punto 80) della Tabella A, parte III, del Dpr n. 633/1972, in quanto riconducibili alla categoria degli “sciroppi di qualsiasi natura”.
L’Adm quindi ha fornito delucidazioni in merito alla classificazione degli integratori alimentari sui quali si può applicare l’Iva ridotta e degli sciroppi che, al contrario, non possono fruire del beneficio.
In sostanza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli chiarisce che se un prodotto, nonostante si presenti in forma fluida o in soluzione, viene classificato come integratore alimentare in base alle sue proprietà terapeutiche utili a medicare o a mantenere l’organismo in buona salute, esso non potrà in nessun caso essere incluso nella categoria degli sciroppi.
I descritti integratori in versione liquida vengono classificati infatti alle voci residuali 2106 9092 o 2106 9098 in funzione degli ingredienti contenuti. Si tratta di una tipologia diversa dal punto di vista merceologico perché presenta delle caratteristiche curative utili al benessere e alla salute del consumatore.
Tali prodotti anche se venduti in forma liquida, quindi, non hanno le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura e, pertanto, rientrano nella previsione dell’aliquota Iva agevolata, nella misura del 10%, di cui al punto 80 della tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva.
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