23 Luglio 2021
Dal Sostegni bis convertito – 1: riscossione, appuntamenti rinviati
Doppio intervento in materia di riscossione nel Dl n. 73/2021, appena convertito in legge (atto Senato 2320): è confermata l’ulteriore proroga di due mesi per la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate affidate all’agente della riscossione per il recupero coattivo – differimento che era già stato veicolato con il decreto “Lavoro e imprese” (articolo 2, Dl n. 99/2021), ora abrogato e i cui contenuti sono confluiti nel “Sostegni-bis” – e sono fissate nuove scadenze per mettersi a posto con i pagamenti del biennio 2020-2021 relativi alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.
Cartelle e avvisi: la sospensione prosegue fino al 31 agosto
L’articolo 9, comma 1, del Dl n. 73/2021, come modificato in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”, sposta al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione:
- dei termini per il versamento delle somme relative a entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’Inps (articoli 29 e 30, Dl n. 78/2010), in scadenza dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020) e fino al 31 agosto 2021
- della proposta di compensazione volontaria tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo prevista in sede di erogazione dei rimborsi fiscali (articolo 28-ter, Dpr n. 602/1973)
- degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.
La proroga è stata decretata intervenendo, ancora una volta, sul decreto “Cura Italia” (articolo 68, Dl 18/2020) e sul “decreto Rilancio” (articoli 145 e 152, Dl 34/2020), due dei primi provvedimenti urgenti varati dal Governo per sostenere economicamente famiglie, lavoratori e imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. I termini di sospensione lì indicati sono stati più volte differiti, per ultimo – prima del “Sostegni-bis” – dal decreto “Sostegni” (articoli 4 e 5, Dl n. 41/2021), che aveva fissato la deadline, per tutte e tre le sospensioni, al 30 aprile 2021.
Rate più “diluite” per le definizioni agevolate
L’altra novità in ambito riscossione arriva con l’articolo 1-sexies, inserito dalla Camera durante l’iter di conversione in legge del “Sostegni-bis”, e riguarda la rimodulazione delle scadenze per il pagamento delle rate dovute per gli anni 2020 e 2021 in relazione ad alcuni istituti di definizione agevolata:
- carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 3, Dl n. 119/2018 e articolo 16-bis, Dl n. 34/2019 – “rottamazione-ter”)
- carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi doganali, e di Iva all’importazione (articolo 5, Dl n. 119/2018)
- carichi affidati all’agente della riscossione derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018 – “saldo e stralcio” per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica).
Gli adempimenti in questione sono già stati oggetto di svariate proroghe, l’ultima delle quali era stata sancita dal decreto “Sostegni” (articolo 4, Dl n. 41/2021), che aveva concesso la possibilità di versare tutte le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021 e quelle scadute e in scadenza nel 2021 entro il prossimo 30 novembre. Quindi, due soli appuntamenti.
Adesso, il “Sostegni-bis” offre un’ulteriore chance di “diluizione”, stabilendo che il versamento si considera tempestivo e, quindi, non pregiudica l’efficacia della definizione agevolata se viene effettuato integralmente:
- entro il 31 luglio 2021 (è sabato e il termine slitta al 2 agosto), per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020
- entro il 31 agosto 2021, per la rata scaduta il 31 maggio 2020
- entro il 30 settembre 2021, per la rata scaduta il 31 luglio 2020
- entro il 31 ottobre 2021 (è festivo, così come il giorno successivo; il termine slitta al 2 novembre), per la rata scaduta il 30 novembre 2020
- entro il 30 novembre 2021, per le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 2021 e quella in scadenza il prossimo 31 luglio 2021.
Per i versamenti in questione è disposta l’applicazione della norma di tolleranza sulla tardività lieve (articolo 3, comma 14-bis, Dl n. 119/2018): non si concretizza la prevista inefficacia della definizione per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, qualora il ritardo non superi i cinque giorni.
continua
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