Normativa e prassi

21 Luglio 2021

Iva dell’elicottero in leasing detraibile se nell’attività d’impresa

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 495 del 20 luglio 2021, ha chiarito che se  l’elicottero è un bene utilizzato da una società per l’esercizio della propria attività imprenditoriale e per il raggiungimento del proprio scopo sociale, la compagine può detrarre, ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere a) e d) Dpr 633/1972, l’Iva dalla stessa assolta sui canoni di leasing e sulle operazioni, specificamente individuate, relative al velivolo.

La srl istante è stata costituita da un’altra srl, holding, per svolgere l’attività di noleggio di mezzi di trasporto, anche aereo, oltre ad altre attività ad esse connesse.
La holding, titolare anche di altre srl del settore alberghiero, ha costituito la compagine in questione per acquisire la disponibilità di mezzi di trasporto di svariate tipologie, destinati ad essere impiegati, a mezzo di contratti onerosi di locazione (e anche di pubblicità), sia a favore delle società del gruppo che di terzi, comprese le persone fisiche.
La srl specifica di avere la disponibilità, mediante un contratto di locazione finanziaria, di un elicottero, che può mettere a disposizione di terzi. La compagine, inoltre, riferisce, di aver avviato l’attività mediante contratti di locazione di aeromobile, mediante i quali l’elicottero viene locato sia a società del gruppo che per utilizzi personali e della famiglia di un soggetto, rappresentante legale della holding e di una delle società in questione.

La posizione della contribuente
La compagine – non aderente alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo – chiede all’Agenzia chiarimenti in merito alla disciplina della detrazione Iva di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lett. a) Dpr n. 633/1972, con riferimento all’acquisizione della disponibilità dell’elicottero e al suo utilizzo.
Secondo la contribuente, infatti, l’elicottero di cui ha ottenuto la disponibilità mediante leasing è da considerarsi come un bene strumentale esclusivamente utilizzato nell’attività propria dell’impresa, visto che viene impiegato nell’attività di locazione che rientra nel suo oggetto sociale.
Per tale motivo, la società ritiene di poter detrarre l’imposta:
– corrisposta sui canoni di leasing
– relativa ai costi afferenti i servizi di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto Iva e a quelli di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi all’elicottero
– relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati a tale mezzo, fermo restando che, in omaggio dell’articolo 19-bis 1 Dpr 633/1972, rimarrà del tutto indetraibile, in capo alle società locatarie del velivolo, l’Iva corrisposta alla srl sui corrispettivi della locazione.

Ai fini Iva, acquisto con leasing = compravendita
L’Amministrazione finanziaria, nella sua articolata risposta, premette che l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera a) del decreto Iva stabilisce che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è, in ogni caso, esclusa per gli esercenti arti e professioni“.
In proposito, la circolare n. 8/2008, al paragrafo 6.1, ha chiarito che l’imposta relativa alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 Dpr n. 633/1972 – tra cui, rientrano quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria relativi a aeromobili – è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti beni.
Per effetto di tale disposizione, quindi, l’acquisto di aeromobili mediante contratti di leasing è equiparato, ai fini della detrazione Iva, all’acquisizione tramite compravendita.

Detrazione Iva su acquisto di aeromobili
Ciò premesso, prosegue l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettere a) e d) Dpr 633/1972, per gli esercenti attività di impresa l’imposta assolta sull’acquisto di aeromobili, dei loro componenti e ricambi nonché l’Iva relativa alle prestazioni dell’articolo 16, comma 3, dello stesso decreto, e a quelle di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, sempre riferite a tali beni, è detraibile alternativamente se detti beni o servizi:
– formano oggetto dell’attività propria dell’impresa
– sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Sul piano fiscale, come ha specificato la prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolari nn. 25/1979, 37/1997 e 48/1998; risoluzione n. 177/2007; risposta a interpello n. 165/2020), è considerata attività propria ogni attività svolta dall’imprenditore, finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, esercitata sistematicamente e non sporadicamente.
Ciò significa che non è sufficiente il mero dato formale risultante dall’atto costitutivo a qualificare una attività quale “attività propria dell’impresa”, essendo necessario verificare che si è in presenza di un’attività effettivamente svolta.
Con riferimento al concetto di beni strumentali all’attività propria dell’impresa, sono tali i beni senza i quali l’attività non può essere svolta, ossia quelli che consentono di conseguire i ricavi caratteristici.

Le conclusioni dell’Agenzia
Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, occorre, secondo l’Agenzia, verificare se il noleggio e la locazione di mezzi di trasporto costituiscono, per la srl, un’attività propria, per il cui svolgimento paga dei canoni di locazione finanziaria che gli consentono di acquisire la disponibilità di questi mezzi, oppure se i mezzi da dare a noleggio rappresentano beni strumentali all’attività stessa.
Quando, infatti, un’impresa ha per oggetto il commercio o il noleggio a terzi di aeromobili, tali beni sono l’oggetto dell’attività propria dell’impresa, mentre, se trattasi, ad esempio, di una compagnia aerea che effettua servizi di trasporto di merci o persone, quegli stessi beni rientrano nel novero di quelli utilizzati come beni strumentali.
Ebbene, dalla visura camerale emerge che la srl ha per oggetto sociale, fra l’altro, il noleggio di aeromobili nonché l’esercizio di manutenzione, riparazione, revisione e collaudo di detti beni e, quindi, il commercio di materiali inerenti tali attività.
Gli elicotteri e gli altri velivoli sono, dunque, beni utilizzati dalla srl per l’esercizio della propria attività imprenditoriale e per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, con conseguente possibilità per la compagine di detrarre, ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere a) e d) Dpr n. 633/1972, l’imposta dalla stessa assolta sui canoni di leasing e sulle operazioni specificamente individuate relative all’elicottero (come acquisto di componenti, ricambi, carburante, custodia, manutenzione, riparazione e impiego).

Stop alla detrazione, se c’è elusione
Ciò, precisa l’Agenzia, a condizione che la locazione di aeromobili, a prescindere dal dato formale risultante dallo statuto o dall’atto costitutivo, sia un’attività effettivamente esercitata dalla srl in modo sistematico.
Infatti, la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti in relazione alle operazioni sopra descritte è riconosciuta se l’attività svolta dalla compagine non è riconducibile fra quelle escluse da Iva, ossia fra quelle che il legislatore non considera attività commerciali con conseguente venir meno della soggettività passiva d’imposta.
L’articolo 4, quinto comma, lettera a) del Dpr n. 633/1972 prevede che non sono considerate attività commerciali “(…) il possesso e la gestione di (…) aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato,(…), da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni (…), ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni“. L’esclusione della soggettività d’imposta comporta che le operazioni effettuate dai suddetti enti e società sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva con conseguente venir meno in capo agli stessi del diritto a detrarre l’Iva da loro assolta per l’acquisto dei beni e servizi a essi destinati (cfr. circolare n. 108/2000).

Iva dell’elicottero in leasing detraibile se nell’attività d’impresa

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