9 Luglio 2021
Il nuovo credito d’imposta Pos nel decreto “Lavoro e Imprese”
Con il decreto legge n. 99/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dello scorso 30 giugno, il Governo ha adottato una serie di misure in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (vedi articolo: “Nel decreto “Lavoro e imprese” trova spazio anche il Fisco”). Tra le varie disposizioni è prevista l’introduzione di un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
L’articolo 1, comma 11, del decreto in argomento, infatti, mediante l’inserimento del nuovo articolo 22-bis nel Dl n. 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020), rafforza il novero delle disposizioni finalizzate a favorire il ricorso alla diffusione e all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, come ad esempio Pos o strumenti software, eventualmente collegati agli apparecchi che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tale misura si aggiunge a quella prevista all’articolo 22 del Dl n. 124/2019, che prevede un’agevolazione sulle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate (vedi articolo “Bonus sulle commissioni bancarie a chi accetta pagamenti elettronici”).
Le due misure, pertanto, si collocano all’interno di un pacchetto di norme che tendono a incentivare in misura crescente il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili oltre che a facilitare l’adempimento degli obblighi di natura di fiscale.
Nello specifico, l’agevolazione in commento è riconosciuta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che operano nei confronti di consumatori finali, e che, nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico, compresi i pagamenti con carta di debito e di credito. Il credito di imposta è parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo sostenuto dall’esercente oltre alle eventuali spese di convenzionamento o di collegamento per il funzionamento degli stessi.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160 euro per singolo esercente, nella misura del:
a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200mila euro
b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200mila e fino a 1 milione di euro
c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
Inoltre, gli esercenti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per singolo soggetto pari a 320 euro, da calcolare nella misura del:
a) 100% per gli esercenti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200mila euro
b) 70% per coloro i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200mila e fino a 1 milione di euro
c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
I crediti d’imposta sono utilizzabili, successivamente al sostenimento della spesa, esclusivamente in compensazione con altre imposte e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Gli sconti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Le agevolazioni fin qui descritte si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis.
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