Normativa e prassi

25 Giugno 2021

E-commerce transfrontaliero B2C, dal 1° luglio regimi Iva Oss e Ioss

In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° luglio, dei nuovi regimi opzionali Oss (One stop shop) e Ioss (Import One Stop Shop), che introducono un sistema europeo di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’Iva, centralizzato e digitale, e sono finalizzati a semplificare gli obblighi relativi all’imposta, per le imprese che effettuano commercio elettronico transfrontaliero, con il provvedimento del 25 giugno 2021, firmato da Ruffini, l’Agenzia individua gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli e le modalità operative e gestionali. Con il provvedimento di oggi viene quindi completato il cosiddetto “pacchetto e-commerce”, che ricomprende, oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione già rientranti nel regime Moss (Mini one stop shop), le cessioni a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi, le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme e le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Ue o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Ue ma non nello Stato membro di consumo. Il tutto, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 83/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 dello scorso 15 giugno (vedi articolo “Iva e commercio elettronico, recepite le indicazioni Ue”).

Per rendere i nuovi regimi Oss e Ioss effettivamente operativi dal 1° luglio, già dal 1° aprile 2021 l’Agenzia delle entrate ha attivato sul proprio sito, all’interno delle sezioni dedicate, le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non, che intendono aderire ai regimi speciali Oss e Ioss, di effettuare la registrazione online (vedi articolo “Regimi speciali Iva Oss e Ioss – 2 Pre-iscrizione al Cop di Pescara”).

Gli operatori potranno inviare contributi alle Entrate fino al 12 luglio. Infatti, Considerata la rilevanza della novità e l’utilità di acquisire il punto di vista degli interessati, sarà possibile inviare contributi scritti, entro il prossimo 12 luglio, alla casella email dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it. I contributi pervenuti saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente giovedì 22 luglio (mattina) con modalità che verranno in seguito comunicate. Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella email ossitaly@agenziaentrate.it, che sostituisce, a partire dal 1° luglio, la casella mossitaly@agenziaentrate.it.
Infatti, riguardo l’assistenza ai contribuenti, vengono individuati tre livelli. I Centri di assistenza multicanale si occuperanno dell’assistenza ordinaria, il Cop di quella specifica, legata alle proprie attività. Al riguardo, sono attivi i seguenti  indirizzi di posta elettronica: cop.pescara.oss@agenziaentrate.it e cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it. Per informazioni di carattere generale sull’applicazione della normativa nazionale e unionale dei regimi Oss e Ioss è attivo, come detto, l’indirizzo di posta elettronica ossitaly@agenziaentrate.it.
   
Analizziamo il provvedimento odierno. Dopo aver specificato il significato delle definizioni  “Oss non Ue”, “Oss Ue” e “Ioss”, che, in sostanza, sono i regimi speciali disciplinati rispettivamente dagli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies1 del decreto Iva, assegna le attività conseguenti all’applicazione dei nuovi regimi, di registrazione, di liquidazione della dichiarazione, di accertamento e i rimborsi al Centro operativo di Pescara (Cop), in continuità con il precedente regime Moss.

In base alle nuove disposizioni, infatti il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico Moss, relativo solo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione, viene esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali, superandone di fatto alcune criticità. In particolare, dal 1° luglio sono applicabili i due regimi, sempre opzionali per i soggetti passivi:
– Oss, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, per le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’interfaccia elettronica, per le prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non Ue o Ue ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi
– Ioss, per le vendite a distanza a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica in spedizioni di valore non superiore a 150 euro (vedi articolo “Regimi speciali Iva Oss e Ioss – 1 Regole facilitate per l’e-commerce”).

Sul fronte dei controlli, poi si legge nel provvedimento, possono intervenire anche la direzione provinciale o quella regionale, delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini dello specifico regime speciale.

Riguardo alle modalità operative di registrazione e dichiarazione, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop non Ue identificandosi in Italia, devono registrarsi online compilando un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. Fatto ciò, il Cop, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via email, il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice Pin, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. Per effettuare la scelta, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati contenuti nell’allegato A al provvedimento.

Quelli, invece domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, e quelli domiciliati o residenti al di fuori dell’Ue che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop Ue devono utilizzare le funzionalità telematiche a essi riservate, previo inserimento delle proprie credenziali e trasmettendo i dati di cui all’allegato B.
Infine, l’allegato C è riservato all’opzione per il regime speciale Import scheme degli operatori domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, a quelli domiciliati o residenti al di fuori dell’Ue che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l’intermediario Ioss. Anche questi devono richiedere la registrazione online compilando un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso. In particolare, i domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea stabiliti in un Paese con il quale la Ue ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/Ue del Consiglio e al regolamento Ue n. 2010/904, possono registrarsi direttamente al regime, previa richiesta di attribuzione del codice identificativo.
Tutte le verifiche, anche in questo caso, sono affidate al Cop.

Una volta registrati, gli operatori Iva che hanno optato per i regimi speciali “Oss non Ue” e “Oss Ue” devono presentare, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base degli allegati D o E, dello specifico regime scelto. Quelli che, invece hanno aderito allo Ioss sono tenuti a presentare, direttamente o tramite l’intermediario Ioss, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dell’allegato F.

In merito agli eventuali contenziosi in materia, il provvedimento stabilisce che per le controversie relative agli atti emessi dal Cop nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi speciali in argomento è competente la Commissione tributaria provinciale di Pescara.

E-commerce transfrontaliero B2C, dal 1° luglio regimi Iva Oss e Ioss

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