17 Giugno 2021
NASpI, pronte le istruzioni per fruire dell’esenzione Irpef
Con il provvedimento del 17 giugno 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stabiliti i criteri per fruire della non imponibilità Irpef dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI, la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, in attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2020. Definite, quindi, le comunicazioni per consentire l’esenzione della NASpI anticipata, in un’unica soluzione, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, e per attestare all’istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
La questione trova la sua origine nel Dlgs n. 22/2015, con l’etichetta “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. La norma ha dettato le regole in materia di ammortizzatori sociali, in linea con l’articolo 38, comma 2 della Costituzione, che definisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l’articolo 1 del decreto legislativo ha istituito un’indennità mensile di disoccupazione, la NASpI, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro. Il successivo articolo 8 prevede che il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, non ancora erogato, a titolo, tra gli altri, di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Il lavoratore interessato, per il riconoscimento dell’esenzione, deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Inoltre, lo stesso è tenuto ad allegare alla domanda di anticipazione, con le modalità individuate dall’istituto erogatore, i seguenti documenti:
˗ attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio e nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, insieme all’indicazione degli estremi per la successiva verifica
˗ stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa, che attesta l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività a lui assegnata
˗ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000), in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del Dpr n. 322/1998.
L’istituto erogatore della NASpI, precisa il provvedimento odierno, non applica le ritenute alla fonte sulle somme erogate, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2020, e provvede a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione unica (articolo 4 del Dpr n. 322/1998).
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