28 Maggio 2021
Rafforzamento Pmi: dal 1° giugno le istanze di chi ha ricapitalizzato
Dalle 14 di martedì 1° giugno le società che hanno deliberato e integralmente versato aumenti di capitale non inferiori a 250mila euro possono trasmettere le istanze per l’attribuzione del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale, previsto dal “rinnovato” comma 8 dell’articolo 26 del Dl “Rilancio”.
Tali incrementi, infatti, in origine dovevano essere effettuati entro il 31 dicembre 2020: dopo l’ultimo Bilancio sono agevolabili anche quelli realizzati nel primo semestre 2021. La finestra temporale, per l’invio telematico delle richieste, resterà aperta fino al 2 novembre 2021.
Si tratta di tempi scanditi dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 11 marzo, che ha concretizzato la specifica procedura di sostegno alle Pmi che hanno subìto un calo di fatturato per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, approvando, tra l’altro, il modello relativo alle istanze per l’attribuzione del credito in favore delle società che aumentano il capitale con le relative istruzioni, insieme a quello utile per fruire dell’altro bonus riservato agli investitori, previsto dal comma 4 dello stesso articolo 26 (vedi articolo “Crediti per investitori e società: ultimo step, l’invio delle istanze”).
Interessate all’agevolazione sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, e ancora, le società europee di cui al regolamento (Ce) n. 2157/2001 e cooperative europee di cui al regolamento (Ce) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, oltre che le stabili organizzazioni nel Paese di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. Restano invece escluse le società di partecipazione finanziaria e quelle assicurative.
Lo sconto fiscale, che consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (percentuale portata al 50% per gli aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre del 2021), e comunque nei limiti previsti dal comma 20, tuttavia, è subordinato alla presenza delle determinate condizioni dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 26, tra le quali la regolarità fiscale e contributiva.
In sintesi, le interessate, oltre a essere in regola dai punti di vista fiscale, contributivo e legale, devono aver conseguito nel 2019 ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro e, nel periodo marzo-aprile 2020 devono aver ridotto il fatturato di almeno il 33% rispetto a marzo-aprile 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna (tramite modello F24), a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.
Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. La tempestività nella trasmissione delle prenotazioni è fondamentale, in quanto l’Agenzia delle entrate, per il riconoscimento del bonus, verifica la correttezza formale dei dati riportati, secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento delle risorse stanziate (2 miliardi di euro per il 2021).
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