27 Maggio 2021
La stabile organizzazione – 4 gli strumenti per riconoscerla
Accordi preventivi (Accordi) e procedure amichevoli (Map) rappresentano avanzati strumenti di politiche fiscali, strumentali a prevenire e dirimere complesse questioni di fiscalità internazionale.
L’Accordo interviene in un momento precedente alla contestazione dell’illecito tributario da parte dell’amministrazione finanziaria, sostanziandosi in uno strumento giuridico negoziale che disciplina la trattazione fiscale di una determinata fattispecie a carattere internazionale, che interviene tra l’amministrazione stessa e il contribuente.
La Map è, invece, uno strumento per la risoluzione delle controversie internazionali e interviene, dunque, in un momento successivo alla contestazione di un illecito tributario.
In un contesto caratterizzato da una sempre maggiore presenza di operazioni transfrontaliere e da un’attenzione sempre più crescente verso strumenti di collaborazione che assicurino un quadro di maggiore certezza e chiarezza normativa, anche l’amministrazione finanziaria italiana ha virato significativamente verso istituti volti a favorire la compliance di contribuenti con attività aventi respiro internazionale.
In tale contesto s’inserisce il decreto “Internazionalizzazione” (Dlgs n. 147/2015) che ha comportato l’introduzione della nuova disciplina in tema di accordi preventivi per le imprese internazionali.
L’elemento di maggiore novità risiede nella circostanza che, tra le fattispecie oggetto dell’istituto, viene esplicitamente prevista quella relativa alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 Tuir, nonché delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Rientra nelle competenze dell’ufficio Accordi preventivi dell’Agenzia delle entrate anche la possibilità di pronunciarsi in ordine all’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione.
Anche le Map hanno assunto, negli ultimi anni, un’importanza crescente da un punto di vista quantitativo in merito alle tematiche giuridiche sollevate in tema di stabile organizzazione.
Sebbene la maggior parte delle procedure amichevoli, aperte ai sensi dell’articolo 25 del modello Ocse, riguardi questioni connesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento, tali procedure possono essere utilizzate in tutti i casi in cui il contribuente ritiene che l’adozione di una misura da parte di uno o di entrambi gli stati contraenti risulti o risulterà in contrasto con le disposizioni convenzionali. Attivate a seguito di convenzione contro le doppie imposizioni, hanno come controparte le autorità competenti di ciascuno degli Stati, con i quali L’Italia ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni.
Le convenzioni siglate dall’Italia contengono, inoltre, una clausola arbitrale, non prevista come obbligatoria, ma attivabile solo con il consenso di entrambi gli Stati contraenti.
Le Map aperte ai sensi della convenzione arbitrale, diversamente da quelle Ocse, prevedono un’obbligazione di risultato e non di mezzi. Tuttavia, esse sono applicabili solo nei rapporti con gli stati membri della Ue e, solo per risolvere casi di doppia imposizione economica derivante da rettifiche da transfer pricing. Per tale motivo se ne tralascia la trattazione specifica.
Oltre agli accordi preventivi e alle procedure amichevoli, esistono anche gli istituti della cooperazione e collaborazione rafforzata, nonché dell’interpello nuovi investimenti.
Il primo istituto ha la chiara finalità di promuovere e facilitare il confronto tra gruppi multinazionali esteri e amministrazione finanziaria, creando un contesto di maggiore certezza per i predetti operatori. In sostanza, lo strumento permette al contribuente di “grandi dimensioni” di avviare un percorso collaborativo in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, che consente, su base volontaria, l’emersione della stabile organizzazione e una serie di conseguenti vantaggi, quali la mitigazione delle sanzioni e la non applicabilità di quelle penali.
L’interpello sui nuovi investimenti è, invece, un istituto che concede la facoltà, agli investitori italiani o stranieri che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, con rilevanti e durature ricadute occupazionali, di presentare un’apposita istanza, allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale dell’operazione.
Tale tipo di interpello può riguardare ogni profilo di fiscalità legato al piano di investimento, compreso quello interpretativo, applicativo, antiabuso ed elusivo e si conclude con la formulazione di un parere sul corretto trattamento fiscale del piano d’investimento, che resta valido fintantoché non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto caratteristiche dell’operazione.
Anche in questo caso, la ratio è di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento sul sistema fiscale italiano.
Fine
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 6 maggio
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 13 maggio
La terza puntata è stata pubblicata giovedì 20 maggio
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