Analisi e commenti

26 Maggio 2021

Dl Sostegni post conversione – 4: cfp anche per le start-up “giovani”

Migliaia di nuove imprese, “giovani” start-up, che avevano iniziato a misurarsi con il mercato, con gli utenti e i consumatori, solo a partire dal 2019, pur essendo state di fatto intrappolate dal quasi contestuale manifestarsi della crisi indotta dalla pandemia, rischiavano di restare se non fuori ai margini degli aiuti fino a ora previsti. Con un emendamento ad hoc, introdotto nel corso della procedura di approvazione del Dl “Sostegni” in Senato, s’è cercato di porre rimedio a un tale vuoto normativo (articolo 1-ter).
In sostanza, è stato, infatti, previsto un nuovo aiuto fino a un massimo di mille euro per le imprese che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2018 ma la cui attività è iniziata solo nel 2019. A certificare questi indicatori temporali saranno le risultanze del “Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Inoltre, a queste neo-imprese non sarebbe, comunque, spettato il contributo a fondo perduto previsto in quanto il calo del fatturato e dei corrispettivi non risultava almeno pari al 30% nel confronto tra la media mensile 2020 rispetto a quello dei 2019. Ora, con l’emendamento cui abbiamo già accennato, di fatto si è aperta una nuova strada per queste “giovani” start-up che conduce a un sostegno.
 
Importo e condizioni
In pratica, le imprese in fase di start-up, che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, e la cui attività è stata avviata nel corso del 2019, potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per il 2021. A tali imprese, quindi, spetterà il beneficio in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Naturalmente è necessario che siano rispettate anche le altre condizioni previste per l’erogazione della somma, come ad esempio il limite dei ricavi a 10 milioni di euro. Naturalmente, restano confermate altre caratteristiche dei cfp, tra cui, ad esempio, il fatto che tale indennizzo non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta sui redditi, così come resta fuori dall’imponibile Irap. E ancora, l’importo potrà anch’esso essere utilizzato, in alternativa e per scelta irrevocabile dell’interessato, come credito d’imposta da usare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi e i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
 
Dalla norma alla pratica
Spetterà a un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di questo nuovo “aiuto”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, indicato in un importo massimo di 1.000 euro senza però specificarne le modalità di calcolo. Sarà, quindi, necessario, per gli interessati, attendere le istruzioni del Mef. Riguardo invece le risorse disponibili, la dote finanziaria per sostenere tale novità è indicata in 20 milioni di euro, ma solo per l’anno 2021.

continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 21 maggio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 24 maggio

La terza puntata è stata pubblicata martedì 25 maggio

Dl Sostegni post conversione – 4: cfp anche per le start-up “giovani”

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