24 Maggio 2021
Il servizio di shared payment rientra nelle esenzioni da Iva
Non c’è Iva sul servizio di shared payment (pagamento condiviso) offerto da una società ai clienti del merchant (venditore di beni e servizi) il quale, a fronte della corresponsione di una commissione, che si configura al pari di un versamento di interessi, ottiene una monetizzazione anticipata dei propri crediti. In questo caso si tratta di un contratto di factoring che costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da Iva.
È, in estrema sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35/E del 24 maggio 2021, a una società che si occupa dello sviluppo di software per pagamenti online e offre ai venditori di beni e servizi e ai loro clienti un metodo di pagamento via internet che permette di dividere l’importo di una transazione su diverse carte di credito/debito, intestate a soggetti diversi, addebitando su ciascuna carta una parte dell’importo complessivo. L’istante ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento Iva applicabile alla commissione dalla stessa percepita per l’attività svolta, articolata in diverse fasi.
L’operazione, in pratica, consiste essenzialmente:
a) nel trasferimento di una somma pari a un terzo dell’importo totale del credito dalla carta di credito del cliente al conto di moneta elettronica del venditore online (in pratica, il cliente acquista un prodotto, subendo l’addebito solo di un terzo dell’importo totale; in seguito, entro 60 giorni, gli viene addebitata la restante parte in due tranches)
b) nel successivo acquisto pro-soluto della restante parte del credito commerciale dallo stesso merchant, rappresentato dai restanti due terzi, a un prezzo pari al suo valore nominale, senza applicare alcun tasso di interesse o di sconto, ma esclusivamente una commissione (fee) a carico del venditore stesso per l’elaborazione del pagamento con carta.
In proposito, l’istante chiarisce che “la “fee” è il compenso che il merchant paga alla società per questo tipo di servizio. Essa viene calcolata in termini percentuali sui volumi di denaro transati sulla piattaforma e l’aliquota viene negoziata con il merchant al momento del convenzionamento. Nella determinazione della “fee” vengono presi in considerazione alcuni parametri tra cui ad esempio l’interesse strategico del venditore online per la società, il rischio d’insoluto legato al settore in cui opera il merchant e il volume d’affari gestito dallo stesso”.
Per l’Agenzia, al descritto schema negoziale si devono applicare i chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 32/2011, che a sua volta aveva confermato la validità di quelli contenuti in un suo più datato documento di prassi (risoluzione n. 139/2004), con il quale aveva precisato che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalità e natura finanziaria.
In particolare, nelle operazioni di factoring, la causa finanziaria è confermata dal fatto che il cessionario versa una somma di denaro al cedente all’atto della cessione del credito, consentendo a quest’ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito o comunque prima della data di presumibile incasso.
Dalla lettura del negozio siglato dalla società istante con il merchant, la riconducibilità della situazione prospettatale al contratto di factoring appare chiara agli occhi dell’Amministrazione, in quanto:
“– in base all’articolo 4.3 del “Contratto XXX di cessione crediti”, la Società “diventa a tutti gli effetti proprietaria dei crediti ceduti che la Parte cedente garantisce essere esistenti ex comma 1 art. 1266 c.c.”, assumendo quindi la titolarità del credito
– l’Istante versa una somma di denaro al merchant all’atto della cessione del credito, consentendo a quest’ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito o comunque prima della data di presumibile incasso
– la commissione spettante alla società è quantificata in termini percentuali sui volumi di denaro transati sulla piattaforma e l’aliquota viene negoziata con il merchant al momento del convenzionamento, tenendo conto di alcuni fattori quali il rischio d’insoluto legato al settore in cui opera il merchant e il volume d’affari gestito dallo stesso.
La commissione ricevuta dall’istante per il servizio prestato è, dunque, esente da Iva (articolo 10, primo comma, n. 1), Dpr n. 633/1972).
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