Normativa e prassi

24 Maggio 2021

Bonus locazioni, l’emergenza in atto elimina il requisito del fatturato

L’esercente che all’inizio dello stato di emergenza da Covid-19 aveva sede operativa o domicilio fiscale in un comune colpito da evento calamitoso con stato di emergenza ancora in atto, può fruire del credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” a risarcimento dei canoni di locazione versati nel periodo di lockdown a prescindere dalla riduzione di fatturato. In breve, è quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 367 del 24 maggio 2021.

L’istante ha domicilio fiscale e sede operativa in Emilia Romagna nel periodo in cui veniva dichiarato lo stato di emergenza regionale causata degli straordinari eventi metereologici avvenuti nel novembre 2019. In seguito all’approvazione del piano riguardante i primi interventi urgenti di protezione civile, il presidente della Regione emetteva il decreto n. 54/2020 con cui attestava che le avversità atmosferiche verificatesi a novembre 2019 avevano interessato tutto il territorio dell’Emilia Romagna.
Ciò premesso il fotografo istante chiede se, in virtù del suddetto decreto regionale, può beneficiare del bonus previsto dall’articolo 28 del Dl n. 34/2020, in relazione ai canoni d’affitto versati a marzo, aprile, maggio e giugno 2020, per la locazione dei locali dove svolge la propria attività, senza tener conto della verifica del calo del fatturato.

Il via libera dell’Agenzia non arriva prima del consueto inquadramento normativo e di prassi.
Il tax credit cui si riferisce il contribuente, in via generale, è pari al 60% (salvo alcune eccezioni) del canone mensile di “locazione di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”. Possono beneficarne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.
Il credito va commisurato, stabilisce il comma 5 della norma, prendendo come riferimento gli affitti versati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. Per accedere al credito è necessario aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Tra le deroghe previste per quest’ultima condizione, lo stesso comma 5 “rimuove” il citato requisito per gli esercenti che, al momento di un evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai detti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, ossia dal 31 gennaio 2020.

Dopo aver richiamato, sull’argomento, le circolari n. 14/2020 e n. 25/2020, l’Agenzia, per sciogliere il dubbio prende come riferimento i chiarimenti forniti con la circolare n. 22/2020, che seppure relativi al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio”, possono ben essere applicati anche al bonus locazioni. In quell’occasione le Entrate precisavano che il requisito del calo di fatturato/corrispettivi decadeva per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da un evento calamitoso, i cui stati di emergenza dovevano essere ancora in vigore alla dichiarazione di stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020). Inoltre, domicilio fiscale o sede operativa fiscale in tali comuni doveva essere stabilito a far data dall’insorgere della calamità.

Considerando le medesime finalità delle due misure, osserva l’Agenzia, si ritiene che il fotografo possa usufruire del credito d’imposta “locazioni” a prescindere dal fatturato, in presenza, naturalmente degli altri requisiti e a patto che il comune interessato appartenga ai territori coinvolti dalle straordinarie condizioni metereologiche che hanno comportato lo stato d’emergenza ancora in vigore quando sopravvenuto quello causato dalla pandemia.

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