Normativa e prassi

21 Maggio 2021

Rimborso Iva diretto al non residente anche se con rappresentante fiscale

La nomina di un rappresentante fiscale in Italia non preclude, alla società non residente che effettua nel Paese solo operazioni attive, per le quali il debitore d’imposta è il committente/cessionario nazionale, la facoltà di chiedere il rimborso Iva, sulle importazioni e gli acquisti realizzati, attraverso il “portale elettronico”. Le fatture e le bollette doganali, però, devono essere intestate alla partita Iva estera e non devono confluire nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentate dal rappresentante fiscale.

È la precisazione contenuta nella risposta n. 359 del 20 maggio 2021, con la quale l’Agenzia delle entrate si allinea alle posizioni in tal senso della Corte di giustizia e della Cassazione, ma anche al proprio cambio di passo, rispetto a una faq del 2010, effettuato con la propria risposta n. 339/2020.
In tale occasione, aveva negato, al non residente direttamente identificato in Italia, la possibilità di aderire alla procedura del rimborso prevista dall’articolo 38-bis 2 del decreto Iva, ma non perché “identificato”, quanto piuttosto perché aveva presentato una dichiarazione con la partita Iva italiana, optando, di fatto, per la modalità “fisiologica” di erogazione del rimborso di cui all’articolo 38-bis.

Sull’argomento, come detto, si sono espresse anche la Corte Ue e la Cassazione, La prima, con la sentenza del 6 febbraio 2014, causa C-323/12, ha precisato, tra l’altro che la mera nomina di un rappresentante fiscale non basta a far ritenere che il soggetto passivo “disponga di una struttura dotata di un sufficiente grado di stabilità e di un personale proprio incaricato della gestione delle proprie attività economiche”, cioè che abbia un centro di attività nello Stato membro nel quale cerca di ottenere il rimborso e che, dunque, possa essere considerato residente e non possa avvalersi dell’ottava direttiva Iva (n. 79/1072). Questa, in sostanza, consente ai non residenti di beneficiare del diritto al rimborso dell’imposta pagata a monte
La seconda, con l’ordinanza n. 21684/2020, adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale comunitario, ha aggiunto che, affinché il non residente “identificato” possa chiedere il rimborso tramite la procedura del portale elettronico, è necessario che le fatture di acquisto la cui Iva è chiesta a rimborso:

  • siano intestate alla partita Iva estera del soggetto non residente
  • non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

Nella risposta n. 359/2021, inoltre, l’Agenzia fornisce chiarimenti in relazione al caso in cui il soggetto non residente identificato in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale, che non ha effettuato operazioni attive in Italia per le quali è debitore di imposta, opti per il rimborso in dichiarazione annuale, ai sensi del citato articolo 38-bis del decreto Iva, anche dell’Iva relativa alle fatture di acquisto intestate alla partita Iva estera. In tal caso, è opportuno che questi tenga distinte dette operazioni da quelle riferite alla partita Iva italiana, annotandole separatamente nei registri Iva e in un apposito modulo della dichiarazione annuale, similmente a quanto già accade con riguardo alle operazioni della casa madre non residente che confluiscono nella contabilità Iva della sua stabile organizzazione. Ciò consentirà un migliore riscontro del credito chiesto a rimborso, riducendo il rischio di un duplice utilizzo.

La società non residente, in conclusione, può chiedere il rimborso tramite il “portale elettronico” dell’Iva relativa agli acquisti nazionali e alle importazioni, se le fatture/bollette doganali risultano intestate alla partita Iva estera, mentre devono confluire nella dichiarazione annuale le operazioni riferibili alla partita Iva italiana gestita tramite il rappresentante fiscale.

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