Normativa e prassi

19 Maggio 2021

Gruppo Iva, compensazione preclusa al rappresentante

Il divieto di compensazione orizzontale, previsto nel regime del Gruppo Iva, vale per tutti i partecipanti, incluso il rappresentante. Quest’ultimo, quindi, non potrà compensare i propri crediti d’imposta con il debito dello stesso Gruppo Iva cui appartiene. È la precisazione contenuta nella risposta n. 355 del 19 maggio 2021 dell’Agenzia.

L’Agenzia ricorda, in tema di responsabilità del gruppo, l’articolo 70-octies comma 1 del Dpr n. 633/1972, in base al quale  “Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione”.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo, invece, stabilisce: “Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo”. Tale responsabilità solidale a carico di tutti i partecipanti al Gruppo Iva, quindi, tiene conto del valore unitario del soggetto passivo costituito dal Gruppo stesso. L’unicità del soggetto giustifica tale tipo di responsabilità: la solidarietà comporta dunque che, per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo, l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare gli importi non versati dal rappresentante del soggetto unico, rivolgendosi a ciascun partecipante al Gruppo per il recupero di quanto dovuto.

Riguardo la liquidazione Iva di Gruppo, l’Agenzia fa presente che le società controllate rispondono in solido con la controllante delle somme delle proprie liquidazioni periodiche non versate dalla  società controllante (articolo 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979) prevedendo, quindi, una responsabilità della controllata limitata al proprio debito. Inoltre “se la società controllante è l’unico soggetto obbligato, per la pluralità di soggetti partecipanti al gruppo, ad effettuare i versamenti dell’Iva, la responsabilità per omesso versamento dell’imposta deve essere ascritta, in via generale, alla sola società controllante”. In sostanza la controllante è responsabile in via esclusiva delle violazioni per omesso versamento (cfr. anche risoluzione n. 16/2001).

Per quello che interessa il caso in esame va evidenziato il divieto di compensazione previsto dall’articolo 4, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 6 aprile 2018 che preclude l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti. Diversamente, nella procedura di liquidazione d’Iva di Gruppo, l’eventuale eccedenza può essere rimborsata, portata in detrazione o utilizzata in compensazione, nell’anno successivo solo dall’ente o società controllante (articolo 5 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979). Viene evidenziato, inoltre, che sono non ammessi alla compensazione i crediti e i debiti Iva trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione mentre sono ammessi alla compensazione “i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti” (articolo 8, comma 1, del Dpr n. 542/1999).

La possibilità che il risultato annuale possa essere compensato orizzontalmente con i crediti o i debiti della controllante, nella liquidazione Iva di Gruppo, deriva proprio dalla autonomia soggettiva dei partecipanti alla procedura. La deroga al divieto di compensazione orizzontale non può, invece, operare nel regime del Gruppo Iva la cui struttura impedisce la compensazione di debiti e crediti maturati in capo a un diverso soggetto anche se rivesta il ruolo di “rappresentante”, come nel caso in esame. Questo in quanto tale soggetto è pur sempre un “partecipante” al Gruppo che resta un soggetto passivo d’imposta autonomo e distinto.

L’Agenzia evidenzia, fra l’altro, il ruolo sostanziale che ha la società controllante nell’ambito della procedura Iva di Gruppo rispetto al rappresentante nel Gruppo Iva. Nel primo caso infatti il venir meno della controllante fa cessare anche la procedura. Nel secondo caso, invece, il rappresentante può decadere ed essere sostituito “senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti”, potendo lo stesso subentrare “quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo Iva” (articolo 70-septies, comma 3 del decreto Iva).

In conclusione, nel caso in esame il rappresentante non potrà compensare i propri crediti d’imposta con il debito riveniente dal Gruppo Iva cui appartiene.

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