13 Maggio 2021
Imposta sui servizi digitali: primo versamento entro il 17 maggio
Scadenza in vista per l’imposta sui servizi digitali: il termine per il primo versamento, ritoccato dal decreto “Sostegni” (articolo 5, comma 15 del Dl n. 41/2021), è il prossimo 17 maggio (il 16 cade di domenica). Ricordiamo, infatti, che i termini per il versamento dell’imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell’anno solare successivo, sono stati fissati, rispettivamente, al 16 maggio e al 30 giugno. Il differimento si applica anche ai termini che, in sede di prima applicazione della norma, erano stati prorogati, dal Dl n. 3/2021, al 16 marzo 2021, per quanto concerne i primi versamenti, e al 30 aprile 2021, per la presentazione della dichiarazione (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali: in arrivo un cambio di “passo”). Adesso è giunta l’ora.
La digital services tax, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 35-50, legge n. 145/2018), è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali: analisi di un tributo in itinere”) realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, il tributo è dovuto, a partire dal 2021, da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia.
A completare la cornice normativa della neonata imposta sono successivamente arrivate, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia e con una circolare dedicata, le indicazioni sulle modalità applicative e altre precisazioni sulla norma introduttiva (vedi articoli “Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire” e “Imposta sui servizi digitali, la circolare per gli operatori”).
L’appuntamento riguarda, quindi, questi “grandi” contribuenti che dovranno effettuare il pagamento entro lunedì 17 maggio, direttamente o tramite il proprio rappresentante fiscale, utilizzando il modello F24, sul quale dovranno riportare i codici tributo appositamente istituiti con una risoluzione dell’Agenzia (vedi articolo “L’imposta sui servizi digitali ha i “numeri” per passare in cassa”).
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