13 Maggio 2021
Imposta sui servizi digitali: primo versamento entro il 17 maggio
Scadenza in vista per l’imposta sui servizi digitali: il termine per il primo versamento, ritoccato dal decreto “Sostegni” (articolo 5, comma 15 del Dl n. 41/2021), è il prossimo 17 maggio (il 16 cade di domenica). Ricordiamo, infatti, che i termini per il versamento dell’imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell’anno solare successivo, sono stati fissati, rispettivamente, al 16 maggio e al 30 giugno. Il differimento si applica anche ai termini che, in sede di prima applicazione della norma, erano stati prorogati, dal Dl n. 3/2021, al 16 marzo 2021, per quanto concerne i primi versamenti, e al 30 aprile 2021, per la presentazione della dichiarazione (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali: in arrivo un cambio di “passo”). Adesso è giunta l’ora.
La digital services tax, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 35-50, legge n. 145/2018), è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali: analisi di un tributo in itinere”) realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, il tributo è dovuto, a partire dal 2021, da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia.
A completare la cornice normativa della neonata imposta sono successivamente arrivate, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia e con una circolare dedicata, le indicazioni sulle modalità applicative e altre precisazioni sulla norma introduttiva (vedi articoli “Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire” e “Imposta sui servizi digitali, la circolare per gli operatori”).
L’appuntamento riguarda, quindi, questi “grandi” contribuenti che dovranno effettuare il pagamento entro lunedì 17 maggio, direttamente o tramite il proprio rappresentante fiscale, utilizzando il modello F24, sul quale dovranno riportare i codici tributo appositamente istituiti con una risoluzione dell’Agenzia (vedi articolo “L’imposta sui servizi digitali ha i “numeri” per passare in cassa”).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.